Cassazione Penale, Sentenza n. 36741/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi nei termini indicati: ha ritenuto che l'art. 445 c.p.p. prevale e impedisce l'applicazione delle pene accessorie quando la pena negoziata non supera i due anni; pertanto le pene accessorie applicate dal GUP sono illegali e sono state annullate senza rinvio limitatamente alle pene accessorie fallimentari. La pena principale concordata è rimasta confermata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del GUP del Tribunale di Pescara che, dopo patteggiamento, aveva applicato una pena detentiva concordata di 1 anno e 7 mesi per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata e, nondimeno, aveva irrogato anche le pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi per 1 anno e 7 mesi). Il motivo unico denunciava la violazione dell'art. 445 c.p.p., che esclude l'applicazione delle pene accessorie se la pena detentiva concordata è inferiore a due anni.
Norme richiamate
art. 445 cod. proc. pen.
art. 445, comma primo, cod. proc. pen.
La norma di favore del patteggiamento esclude l'applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza quando la pena detentiva concordata è inferiore a due anni; è considerata norma speciale prevalente rispetto a disposizioni che altrimenti consentirebbero l'accessorio.
art. 216 r.d. 267/1942 (legge fallimentare)
art. 216, ultimo comma, r.d. 267/1942
Prevede le pene accessorie fallimentari (inabilitazione e incapacità a ricoprire cariche). La Corte ha ritenuto che tale disposizione non sia speciale rispetto all'art. 445 c.p.p. e quindi non possa prevalere sul divieto imposto dal patteggiamento per pene sotto i due anni.
art. 217 r.d. 267/1942
Ricordata in motivazione come normativa collegata alle sanzioni fallimentari; la Corte ha escluso che essa possa derogare all'effetto premiale del patteggiamento stabilito dall'art. 445 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen.
art. 444, comma secondo, cod. proc. pen.
Regola la pronuncia della sentenza nel patteggiamento; la Corte sottolinea che la sentenza ex art. 444, comma 2, non può irrogare pene accessorie quando vige il divieto previsto da art. 445 c.p.p.
art. 240, comma secondo, cod. pen.
art. 240, comma secondo, cod. pen.
Fatta eccezione per la confisca prevista da questa norma, le altre pene accessorie sono escluse quando operano le tutele del patteggiamento (art. 445 c.p.p.).
art. 620, comma primo, lett. i, cod. proc. pen.
art. 620, comma primo, lett. i, cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti; la Corte l'ha applicata per eliminare le pene accessorie ritenute illegali senza disporre rinvio al giudice di merito.
Massime di principio
- Se con patteggiamento la pena detentiva concordata è inferiore a due anni, le pene accessorie ordinariamente previste dalla legge (anche quelle previste dalla legge fallimentare) non possono essere applicate in virtù dell'art. 445 c.p.p.
- Quando norme sostanziali prevedono pene accessorie, occorre verificare la prevalenza della disciplina processuale del patteggiamento: l'art. 445 c.p.p. può prevalere su disposizioni sostanziali se il risultato è l'esclusione delle accessorie per pene sotto i due anni.
- Se il giudice di merito applica le pene accessorie in contrasto con il principio pacifico di prevalenza dell'art. 445 c.p.p., la Cassazione può annullare tali statuizioni senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 620 c.p.p.).
- In casi simili l'impugnazione dovrebbe concentrarsi sulla violazione dell'art. 445 c.p.p. e sulla giurisprudenza consolidata che interpreta quella norma come speciale e premiale rispetto all'applicazione di accessori e misure.
- La confisca (art. 240, comma 2, c.p.) resta una eccezione alla regola dell'esclusione delle pene accessorie e va valutata separatamente rispetto all'irrogazione di altri accessori nel patteggiamento.
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