Sentenza del 20/06/2016 n. 3987 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Dichiarazione - Errore compilativo - Emendabilità in sede contenziosa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta ammissibile. È stato affermato che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, emendabili anche in sede processuale; pertanto, il contribuente può far valere l’errore dichiarativo e contestare il tributo richiesto anche impugnando la cartella di pagamento. Il principio è coerente con l’art. 2 del d.P.R. 322/1998 e con Cass. n. 373/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un errore compilativo contenuto nella dichiarazione dei redditi, dal quale era derivata una maggiore imposta IRPEF richiesta mediante cartella di pagamento. Il contribuente ha chiesto di poter correggere l’errore e contestare la debenza del tributo anche in sede di impugnazione della cartella, quindi nel processo tributario e non soltanto attraverso una precedente dichiarazione integrativa.
Norme richiamate
Art. 2 d.P.R. 322/1998
La norma è interpretata nel senso che la dichiarazione fiscale può essere emendata per correggere errori od omissioni e che tale emendabilità, in linea di principio, può essere fatta valere anche in sede contenziosa.
Cassazione n. 373/2016
La pronuncia è richiamata come conferma del principio secondo cui il contribuente può correggere errori dichiarativi e contestare la debenza del tributo anche nel giudizio instaurato contro la cartella di pagamento.
Massime di principio
- Un errore materiale o compilativo nella dichiarazione dei redditi non rende automaticamente dovuta l’imposta indicata in modo errato.
- Il contribuente può far valere l’errore anche impugnando direttamente la cartella di pagamento, senza che la mancata presentazione preventiva di una dichiarazione integrativa impedisca necessariamente la tutela giudiziale.
- Nel giudizio tributario è essenziale dimostrare concretamente l’errore e fornire la documentazione contabile o fiscale necessaria a provare l’effettiva insussistenza, totale o parziale, del debito.
- L’emendabilità della dichiarazione opera in linea di principio, ma non esclude il rispetto dei termini processuali per impugnare la cartella né la verifica giudiziale della fondatezza della correzione.
- La cartella di pagamento può quindi essere contestata non solo per vizi formali, ma anche perché il tributo richiesto deriva da una dichiarazione errata e non corrisponde all’effettiva posizione fiscale del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 giu 2016Sentenza del 20/06/2016 n. 66 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 giu 2016Sentenza del 20/06/2016 n. 68 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 20 giu 2016Sentenza del 20/06/2016 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Venezia
- Sentenza · 20 giu 2016Sentenza del 20/06/2016 n. 3633 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 20 giu 2016Sentenza del 20/06/2016 n. 3977 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 20 giu 2016Sentenza del 20/06/2016 n. 3980 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →