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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00463/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato per il pagamento di spese processuali dovute dalla madre del resistente, deceduta. Il destinatario del precetto ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo di avere rinunciato all'eredità materna, quindi di non essere tenuto al debito ereditario. In primo grado l'opposizione è stata accolta; la Corte d'appello ha confermato il rigetto della pretesa esecutiva. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., e per violazione degli artt. 475 e 476 c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il resistente avrebbe accettato tacitamente l'eredità mediante il ritiro per delega di una raccomandata indirizzata agli eredi e con la sottoscrizione della relativa ricevuta nella qualità di erede; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 476, 483 e 525 c.c./c.p.c. (come indicati nel ricorso), insistendo sulla tesi che la riscossione di una somma da parte del resistente integrasse accettazione tacita dell'eredità o comunque revoca della precedente rinuncia. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era inammissibile per doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e perché in realtà mirava a sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto; il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché contrastava con l'accertamento di merito circa l'immediata restituzione della somma riscossa una volta appreso che era destinata alla madre, nonché con la motivazione della Corte territoriale secondo cui il bonifico INPS era stato eseguito senza causale specifica su conto cointestato e poteva ragionevolmente essere ritenuto destinato al resistente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso il sindacato di legittimità sul primo motivo per la presenza di una doppia conforme e per la sostanziale richiesta di rivalutazione del fatto; ha respinto la seconda censura perché incompatibile con l'accertamento di merito sull'immediata restituzione della somma e sulla plausibile giustificazione dell'operato del resistente. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione/omesso esame non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito quando la censura investe in realtà l'accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.

  • art. 475 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta accettazione dell'eredità; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo la doglianza in fatto.

  • art. 476 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la configurabilità di un'accettazione tacita dell'eredità; la Corte ha escluso che le circostanze dedotte integrassero tale effetto, alla luce dell'accertamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che la censura celasse una contestazione fattuale non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente contro l'apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che non è ammissibile una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    La doppia conforme preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. quando il ricorrente non indichi un fatto storico diverso e decisivo non esaminato.

  • art. 483 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non vi ha ravvisato violazione, poiché il fatto decisivo era stato accertato in senso contrario alla tesi del ricorrente.

  • art. 525 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; non è stato ritenuto fondante una diversa soluzione, mancando il presupposto fattuale allegato dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica uno specifico fatto storico, decisivo e diverso da quello già esaminato dai giudici di merito.
  • La deduzione di violazioni di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per trasformare una censura di merito in censura di diritto.
  • Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità occorre un atto incompatibile con la volontà di rinunciare e idoneo a manifestare in modo non equivoco l'assunzione della qualità di erede; non ogni comportamento materialmente connesso ai beni o ai crediti del de cuius è sufficiente.
  • Se il giudice di merito accerta che una somma riscossa è stata immediatamente restituita appena chiarita la sua effettiva destinazione al de cuius, tale dato fattuale esclude di per sé la configurabilità di un comportamento univocamente rivolto ad accettare l'eredità.
  • In cassazione non è consentito sovrapporre una diversa lettura delle risultanze probatorie a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti rigorosi del vizio motivazionale nei casi ancora deducibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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