Circolare n. 17 del 3/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in deroga alle disposizioni ordinarie, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture relative ai consumi di ottobre, novembre e dicembre 2021 sono assoggettate all'IVA al 5% (anche per conguagli riferibili a quel periodo). Sono escluse le forniture per autotrazione e per la produzione di energia elettrica. Si allinea la qualificazione degli usi civili/industriali a quella prevista dal Testo unico accise (TUA); si forniscono inoltre precisazioni su reverse charge, split payment, validità temporale e possibile non applicazione di sanzioni in caso di obiettiva incertezza.
Art. 2, comma 1, d.l. 27/09/2021, n.130 (conv. l. 25/11/2021, n.171) – Riduzione aliquota IVA al 5% per somministrazioni di gas metano
Punti principali
Ambito applicativo della riduzione IVA
La riduzione al 5% si applica, in via temporanea, alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali (art.26 TUA) contabilizzate per i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021, anche se normalmente soggette a IVA 10% o 22%.
Criterio di qualificazione degli usi
Per l'applicazione dell'IVA occorre utilizzare la stessa qualificazione di 'usi civili' e 'usi industriali' adottata per le accise (art.26, commi 2-4 TUA), per garantire uniformità tra disciplina IVA e accise.
Definizione di usi civili e industriali
Usi civili: anche impieghi nei locali aziendali fuori dagli stabilimenti produttivi, produzione di acqua calda/termica non destinata ad impieghi produttivi. Usi industriali: impieghi nelle attività produttive di beni/servizi, esercizi commerciali, ristorazione, alberghiero, impianti sportivi dilettantistici non a scopo di lucro, attività di assistenza sociale.
Esclusioni: autotrazione e produzione di energia elettrica
Sono escluse dall'agevolazione le forniture di gas per autotrazione e quelle destinate alla produzione di energia elettrica, che seguono una disciplina fiscale autonoma; in caso di cogenerazione si può ripartire il gas tra produzione elettrica (IVA ordinaria) e calore utile (IVA 5%) usando i consumi specifici convenzionali.
Fattispecie esenti o a aliquota accise ridotta
Le forniture di gas esenti dall'accisa o assoggettate ad aliquote ridotte ai sensi del TUA (art.17 e art.24) possono comunque beneficiare dell'IVA al 5% purché ricadano nei soli usi civili e industriali previsti dall'art.26.
Reverse charge e soggetti rivenditori
Le cessioni a soggetti 'passivi-rivenditori' rientrano nel reverse charge e non danno diritto all'agevolazione perché il gas è acquistato per rivendita e non per consumo (immissione in consumo).
Split payment (scissione dei pagamenti)
La modalità di pagamento (split payment) non incide sulla natura dell'uso. Se la PA o altro soggetto in split payment acquista gas per usi civili/industriali, il fornitore emette fattura con IVA al 5% e riceve l'imponibile; il soggetto committente versa poi l'IVA all'Erario secondo il meccanismo previsto.
Validità temporale e conguagli
L'aliquota al 5% si applica alle fatture relative ai consumi di ottobre-dicembre 2021, comprese le fatture basate su consumi stimati e i successivi conguagli riconducibili, anche percentualmente, a quel trimestre, indipendentemente dalla data di emissione del conguaglio.
Clausola di salvaguardia sulle sanzioni
L'Agenzia valuterà caso per caso la non applicazione delle sanzioni qualora riscontri oggettiva incertezza e comportamenti difformi adottati dai contribuenti prima della pubblicazione della circolare.
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