Circolare n. 16 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità del Decreto anti-frodi (dl 157/2021): estensione dell'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione/asseverazione della congruità delle spese per il Superbonus e per gli altri bonus edilizi quando si opti per sconto in fattura o cessione del credito; disciplina dell'ambito temporale di applicazione; regole per la cessione delle rate residue; e introduzione di controlli preventivi rafforzati sulle comunicazioni di opzione con possibilità di sospensione fino a 30 giorni in presenza di profili di rischio, nonché obblighi per gli intermediari ai sensi del d.lgs. 231/2007.
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto‑legge 11 novembre 2021, n. 157
Punti principali
Estensione del visto di conformità per il Superbonus
Obbligo del visto di conformità anche quando il beneficiario fruisce del Superbonus in dichiarazione dei redditi, salvo che la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente tramite precompilata o tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza. Le spese per il rilascio del visto sono detraibili.
Ambito temporale per il visto sul Superbonus
L'obbligo si applica alle fatture emesse e ai pagamenti effettuati dal 12 novembre 2021; per persone fisiche ed enti non commerciali si applica il criterio di cassa, per imprese e società (criterio di competenza) si applica alle fatture emesse da tale data.
Asseverazione e congruità delle spese per il Superbonus
L'asseverazione deve riferirsi ai prezzari del d.m. 6 agosto 2020 per gli interventi di riqualificazione energetica e, in generale, ai criteri del comma 13-bis (prezzari regionali, listini ufficiali o prezzi correnti). In futuro alcuni valori massimi saranno fissati da un decreto del Ministro della transizione ecologica.
Cessione delle rate residue per il Superbonus
Per cedere le rate residue relative a spese 2020 il cedente deve essere in possesso dell'asseverazione e del visto di conformità già acquisiti per la fruizione della prima rata in dichiarazione.
Visto di conformità e attestazione di congruità per i Bonus diversi dal Superbonus
Se il beneficiario opta per sconto in fattura o cessione del credito, è obbligatorio il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese secondo i criteri del comma 13-bis. Il visto non è richiesto per la fruizione diretta in dichiarazione (salvo altri obblighi di visto sull'intera dichiarazione).
Caratteristiche dell'attestazione della congruità per altri bonus
L'attestazione deve certificare la congruità dei costi in relazione alla tipologia di lavori indicata nei documenti di spesa o capitolati; può essere resa anche con schema libero purché con assunzione di responsabilità penali. Deve riferirsi ad interventi almeno iniziati.
Ambito temporale e tutela degli accordi anteriori al 12/11/2021
Gli obblighi di visto e attestazione si applicano, in linea di principio, alle comunicazioni inviate dall'12/11/2021. Tuttavia sono tutelati i contribuenti che, prima del 12/11/2021, abbiano pagato e stipulato accordi per cessione o sconto anche se non hanno ancora trasmesso la comunicazione.
Controlli preventivi sulle cessioni di crediti (art. 122-bis)
L'Agenzia delle entrate può sospendere per massimo 30 giorni gli effetti delle comunicazioni di opzione quando emergono profili di rischio individuati con criteri basati su coerenza dei dati, informazioni dell'Anagrafe tributaria e precedenti cessioni. Se il rischio è confermato la comunicazione si considera non effettuata; in ogni caso restano i poteri di controllo successivi.
Obblighi degli intermediari e segnalazioni UIF
I soggetti obbligati ai sensi del d.lgs. 231/2007 non devono acquisire crediti quando sussistono i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette (articoli 35 e 42 del d.lgs. 231/2007). Il mancato rispetto può integrare profili di responsabilità anche penale o di concorso nelle violazioni.
Provvedimento attuativo e vigilanza
Il comma 5 dell'art. 122-bis rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia per definire criteri, modalità e termini dei controlli preventivi. Le direzioni regionali vigileranno sull'applicazione delle istruzioni date nella circolare.
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