Circolare n. 15 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (23/11/2020) che aggiorna i requisiti della documentazione sui prezzi di trasferimento. Definisce struttura, contenuti e modalità di presentazione del Masterfile e della Documentazione Nazionale, prevede semplificazioni per PMI e per i servizi a basso valore aggiunto, disciplina modalità, termini e firma elettronica con marca temporale, nonché le regole per la comunicazione del possesso della documentazione e la valutazione di idoneità da parte degli organi di controllo ai fini dell'esenzione dalle sanzioni.
Chiarimenti sulla documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento (art. 1, comma 6 e art. 2, comma 4‑ter, d.lgs. 471/1997)
Punti principali
Quadro normativo e finalità
Richiamo alle norme rilevanti (art. 110 Tuir, Decreto MEF 14/05/2018, Provvedimento Direttore AE 23/11/2020) e all'armonizzazione con le Linee Guida OCSE/BEPS. Scopo: aumentare certezza fiscale e agevolare le verifiche tramite documentazione che consenta il riscontro dell'arm's length principle.
Regime premiale e sanzioni
Se il contribuente detiene, comunica e esibisce la documentazione idonea durante l'attività di controllo, non si applicano le sanzioni previste dagli artt. 1(2) e 2(2) d.lgs. 471/1997 limitatamente alle rettifiche sui prezzi di trasferimento; in assenza di comunicazione la sanzione ordinaria è applicabile.
Struttura della documentazione idonea
Documentazione composta da Masterfile (informazioni di gruppo) e Documentazione Nazionale (informazioni specifiche dell'entità locale), con struttura e titolazione vincolanti salvo integrazioni non sostanziali.
Contenuti essenziali del Masterfile
Rappresentazione della struttura di gruppo, attività generali, principali prodotti/mercati, accordi di servizio infragruppo, catena del valore, beni immateriali, politiche di finanziamento e bilancio consolidato; possibilità di più Masterfile per divisione o utilizzo del Masterfile del controllante con integrazioni.
Contenuti essenziali della Documentazione Nazionale
Profilo dell'entità locale, organigramma, descrizione dettagliata delle operazioni infragruppo non marginali (definite come >5% del totale), analisi di comparabilità e funzionale, scelta e applicazione del metodo, risultati, prospetti di riconciliazione con bilancio e allegazione di contratti e accordi infragruppo.
Stabili organizzazioni e branch exemption
Previste disposizioni specifiche compatibili con AOA OCSE: possibilità di documentare transazioni tra stabile organizzazione e casa madre; allegare rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione e bilancio della casa madre.
Semplificazioni per PMI
Definizione di PMI (ricavi/volume d'affari <= 50 milioni euro, esclusi i gruppi più grandi). Facoltà di non aggiornare annualmente, per due esercizi successivi, alcune parti dell'analisi di comparabilità se basata su fonti pubbliche e se non vi sono modifiche significative dei fattori di comparabilità.
Servizi a basso valore aggiunto - approccio semplificato
Possibilità di valorizzare tali servizi aggregando costi diretti e indiretti e applicando un margine del 5%. Definizione dei servizi a basso valore aggiunto e documentazione richiesta (descrizione servizi, contratti, valorizzazione e calcoli).
Forma, lingua, firma e formato
Documenti in lingua italiana (Masterfile può essere anche in inglese); allegati possono essere in altra lingua ma tradotti su richiesta. Obbligo di firma elettronica con marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi; formato elettronico preferito, esibizione cartacea ammessa se poi disponibile versione elettronica firmata.
Termini di consegna e richieste integrative
Se consegnata spontaneamente la documentazione agevola l'esenzione. Se richiesta dall'organo di controllo, il contribuente deve fornire i documenti entro 20 giorni; richieste di informazioni supplementari devono essere soddisfatte entro 7 giorni lavorativi, salvo proroghe per complessità. Mancato rispetto dei termini può determinare perdita del beneficio.
Comunicazione del possesso e remissione in bonis
La comunicazione del possesso della documentazione deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi. Comunicazione tardiva possibile con remissione in bonis se la documentazione è predisposta entro 90 giorni dalla scadenza e se sono rispettate le condizioni previste (pagamento sanzione minima e assenza di attività d'accertamento formalmente note).
Valutazione di idoneità e poteri degli organi di controllo
Gli addetti al controllo valutano l'idoneità sostanziale (completezza, veridicità, analisi funzionale e comparabilità). Omissioni/incongruenze non sostanziali non precludono il beneficio. In caso di disaccordo la Direzione Regionale e la Divisione Contribuenti possono essere coinvolte per decisione su casi rilevanti (>50 milioni euro).
Conservazione, periodicità e limiti dell'efficacia
Documentazione redatta annualmente e valida solo per il periodo d'imposta cui si riferisce; va conservata fino alla scadenza del termine di accertamento (art. 43 d.P.R. 600/1973). L'Amministrazione non può usare le informazioni per scopi diversi dal controllo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 29 nov 2021Circolare n. 16 del 29/11/2021
- Circolare · 3 dic 2021Circolare n. 17 del 3/12/2021
- Circolare · 10 nov 2021Circolare n. 14 del 10/11/2021
- Circolare · 2 nov 2021Circolare n. 13 del 2/11/2021
- Circolare · 27 dic 2021Circolare n. 18 del 27/12/2021
- Circolare · 29 dic 2021Circolare n. 20 del 29/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →