Circolare n. 20 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dall'art. 18 del Decreto Sostegni‑bis all'art. 26 del DPR n. 633/1972: per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 il cedente/prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione a partire dalla data di apertura della procedura (senza attendere la conclusione infruttuosa), con conseguente anticipazione del diritto alla detrazione dell'IVA. Restano invece ferme le regole tradizionali per le procedure esecutive individuali. Sono chiariti gli obblighi del cessionario/committente, le modalità di eventuale variazione in aumento se si riceve pagamento successivo, la decorrenza temporale della nuova disciplina e i limiti al recupero dell'imposta quando non venga emessa la nota nei termini.
Articolo 18 del decreto‑legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni‑bis). Modifiche all’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
Punti principali
Quadro normativo e giurisprudenza UE
Le modifiche adeguano la normativa nazionale ai principi della Direttiva 2006/112/CE e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare cause C-246/16 e C-146/19) che ha vietato subordinazioni eccessive (es. procedure superiori a 10 anni) per la rettifica dell'IVA.
Decorrenza per emissione della nota di variazione
Per le procedure concorsuali la variazione in diminuzione può essere operata dalla data di apertura della procedura (es. sentenza di fallimento, decreto di ammissione al concordato, provvedimento di liquidazione coatta, decreto di amministrazione straordinaria). Per le procedure esecutive individuali resta invece necessario attendere l'esito infruttuoso.
Preventiva insinuazione al passivo
L'emissione della nota di variazione e la detrazione dell'IVA non sono precluse se il creditore non abbia previamente insinuato il credito al passivo; non si mantiene più la regola della necessaria partecipazione al concorso come condizione per la rettifica.
Termine per la detrazione dell'imposta
La detrazione nasce con l'emissione della nota di variazione e deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui sono sorti i presupposti (es.: apertura della procedura). La circolare chiarisce esempi pratici su come la detrazione competa nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale.
Obblighi del cessionario/committente
In caso di procedure concorsuali di cui al nuovo comma 3‑bis, lettera a), il curatore/commissario non è obbligato ad annotare in aumento la variazione (l'imposta resta a carico dell'Erario). L'obbligo di registrazione rimane per accordi di ristrutturazione ex art.182‑bis, piani attestati ex art.67(3)(d) e per le procedure esecutive infruttuose.
Variazione in aumento per pagamenti successivi
Se dopo l'emissione della nota in diminuzione il corrispettivo viene pagato in tutto o in parte, il cedente deve emettere nota di variazione in aumento; il cessionario che aveva ridotto la detrazione potrà riportare in detrazione l'imposta pagata, secondo i termini indicati (liquidazione periodica o dichiarazione).
Decorrenza temporale della nuova disciplina
Le modifiche si applicano solo alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni‑bis). Procedure anteriori rimangono regolate dal previgente testo dell'art. 26.
Mancata emissione della nota di credito e recuperabilità dell'imposta
La scadenza del termine per emettere la nota di variazione non autorizza automaticamente l'uso della dichiarazione integrativa a favore per recuperare l'IVA; l'art.30‑ter (rimborso) è rimediale ed eccezionale e applicabile solo quando il contribuente non possa, per cause non imputabili a lui, adottare la variazione prevista. Non è ammesso l'abuso del rimedio se il ritardo è per inerzia del contribuente.
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