Circolare n. 19 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti sulle modifiche normative ai PIR introdotte dal d.l. n.124/2019, dal decreto Rilancio e dalla legge di bilancio 2021. Vengono ricapitolate le tipologie di PIR (1.0, 2.0, 3.0 e PIR Alternativi), i requisiti di composizione, i limiti (plafond, concentrazione, liquidità), le regole per investimenti indiretti tramite OICR e veicoli, le disposizioni specifiche per Casse di previdenza e Fondi pensione e le novità relative al credito d’imposta per minusvalenze su strumenti qualificati investiti nel 2021 in PIR Alternativi.
Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) - decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124; decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; credito d’imposta (legge di bilancio 2021)
Punti principali
Ambito e finalità
Il regime PIR mira a canalizzare il risparmio delle famiglie verso imprese italiane/UE/SEE radicate in Italia, prevedendo esenzione fiscale sui redditi finanziari (capitale e diversi) e sull’imposta di successione se gli investimenti sono detenuti almeno 5 anni.
Tipologie di PIR
Si distinguono PIR 1.0 (2017-2018), PIR 2.0 (2019), PIR 3.0 (dal 1/1/2020) e PIR Alternativi (dal 19/5/2020). Attualmente è possibile costituire PIR 3.0 e PIR Alternativi; le persone fisiche possono detenere un solo PIR ordinario e un PIR Alternativo.
Caratteristiche generali (plafond, holding, quote)
PIR ordinari: plafond complessivo 150.000 EUR e plafond annuo 30.000 EUR; requisito minimo di detenzione 5 anni; quota obbligatoria almeno 70% in investimenti qualificati, quota libera max 30% (liquidità max 10%); limite di concentrazione 10% per emittente (PIR Alternativi 20%).
PIR 2.0 (legge 2019)
Per piani aperti nel 2019 introdotti vincoli per favorire le PMI: almeno 5% della quota obbligatoria in PMI ammesse a sistemi multilaterali (es. AIM) e 5% in fondi di venture capital; almeno 30% della quota obbligatoria in imprese NON FTSE MIB.
PIR 3.0 (d.l. n.124/2019)
Per i PIR dal 2020 la quota obbligatoria del 70% può essere costituita anche indirettamente; nuovi minima: 25% del patrimonio in imprese NON FTSE MIB (17,5% dell’intero patrimonio) e 5% in imprese NON FTSE MIB e NON FTSE Mid Cap (3,5%). Introduzione formale della possibilità di investimento 'indiretto' tramite veicoli partecipativi.
PIR Alternativi (decreto Rilancio e Decreto Agosto)
PIR specializzati su imprese di minori dimensioni e su finanziamento anche in debito (prestiti/crediti). Plafond annuo elevato a 300.000 EUR (poi Decreto Agosto), plafond complessivo 1.500.000 EUR. Quota obbligatoria 70% diretta o indiretta; ammissi prestiti/crediti e ABS di imprese residenti in Italia/UE/SEE con stabile organizzazione in Italia; limite concentrazione elevato al 20% e regole specifiche su conti correnti vs depositi.
Investimenti indiretti e veicoli (look-through)
Gli investimenti qualificati detenuti indirettamente tramite veicoli societari o tramite OICR sono computati con criterio 'look-through' tenendo conto della percentuale di partecipazione (effetto demoltiplicativo). Il veicolo deve investire esclusivamente in attività ammissibili e non in Paesi non cooperativi; va monitorato giornalmente per i vincoli di composizione.
OICR PIR compliant
Gli OICR possono qualificarsi PIR compliant se il regolamento/documentazione dichiara i vincoli PIR; per i fondi chiusi i vincoli si calcolano sul capitale sottoscritto; i vincoli possono essere raggiunti entro la data indicata nel regolamento, con possibili sospensioni temporanee (max 12 mesi). L'holding period per gli investitori decorre dalla sottoscrizione/assegnazione.
Ruolo degli intermediari
Nelle situazioni con più intermediari coinvolti (es. OICR collocati da banca) l'investitore sceglie quale soggetto gestirà la fiscalità PIR (SGR o collocatore); il soggetto scelto svolge gli adempimenti fiscali (ritenute, certificazioni minusvalenze, ecc.).
Interazione con incentivi per start-up e PMI innovative
Il d.l. Rilancio ha elevato al 50% la detrazione IRPEF per investimenti in start-up (max 100.000 EUR) e PMI innovative (max 300.000 EUR) in regime de minimis; tali incentivi possono coesistere con il regime PIR salvo incompatibilità operative e nei limiti previsti (criterio demultiplicativo per fondi). Esempi pratici illustrati in circolare.
Casse di previdenza e Fondi pensione
Possono beneficiare di non imponibilità per investimenti qualificati fino al 10% dell'attivo patrimoniale (limite introdotto/innalzato dalle leggi successive); non si applicano i plafonds annuo/complessivo dei PIR per persone fisiche; obbligo di separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati; modalità di costituzione e responsabilità fiscale specifiche.
Credito d'imposta (legge di bilancio 2021)
Per i PIR Alternativi costituiti dal 1/1/2021 è riconosciuto un credito d'imposta sulle minusvalenze realizzate su strumenti finanziari qualificati acquisiti entro il 31/12/2021 e detenuti almeno 5 anni. Il credito è pari alle minusvalenze reali ma non può eccedere il 20% delle somme investite negli strumenti qualificati (calcolate fino al realizzo), utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo o in compensazione F24; il credito non è rimborsabile, non concorre al reddito e le minusvalenze oggetto del credito non possono essere usate in deduzione ordinaria.
Regole tecniche per il credito e modalità di calcolo
Per cessioni di strumenti della stessa categoria si applica metodo FIFO per l'ordine di cessione e costo medio ponderato per il costo; il credito non è trasferibile agli eredi se non utilizzato; eccedenze di minusvalenze rispetto al 20% possono essere trattate con le regole ordinarie di compensazione.
Adempimenti e vigilanza
Intermediari/SGR devono aggiornare regolamenti e documentazione, monitorare i vincoli e svolgere gli adempimenti fiscali; le Direzioni regionali dell'Agenzia vigileranno sull'applicazione delle istruzioni fornite dalla circolare.
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