Circolare n. 14 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 36-bis per le imprese che svolgono attività teatrali e di spettacolo dal vivo per le spese sostenute nel 2020. Sono indicate le condizioni di accesso (riduzione del fatturato almeno del 20% nel 2020 rispetto al 2019), le categorie di costi ammissibili, la misura dell'agevolazione (90% delle spese ammissibili) e le modalità di utilizzo e contabilizzazione, nonché la compatibilità con il Quadro temporaneo UE e i limiti di spesa nazionali.
Credito d'imposta per attività teatrali e spettacoli dal vivo - Articolo 36-bis, decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni)
Punti principali
Ambito soggettivo
Beneficiarie le imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo (teatro, musica, danza, circo, spettacolo viaggiante), residenti e stabili organizzazioni di non residenti, incluse imprese commerciali e enti non commerciali per l'attività commerciale svolta; non è richiesta una data minima di inizio attività
Requisiti per ottenere il beneficio
Riduzione del fatturato nel 2020 di almeno il 20% rispetto al 2019; per chi ha iniziato nel 2019 si effettua il ragguaglio ad anno; nel calcolo del decremento si considera il fatturato riferito esclusivamente alle attività teatrali e di spettacolo dal vivo se svolte contestualmente ad altre attività
Costi ammissibili
Spese sostenute nel 2020, riconosciute in diverse macro categorie: costi per il personale, ospitalità, produzione, gestione spazi, pubblicità e promozione, formazione, investimenti ammortizzabili, costi generali, spese estero e specifiche per circo e spettacolo viaggiante; allegata tabella esemplificativa
Determinazione dell'agevolazione
Credito d'imposta pari al 90% delle spese ammissibili calcolate sull'imponibile (regole di competenza fiscale ai sensi del TUIR); va considerato il trattamento IVA secondo le norme fiscali, incluse IVA totalmente indetraibile o quote di ammortamento
Rilevanza fiscale
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e non incide sul valore della produzione ai fini IRAP; non rileva ai fini dei rapporti per interessi passivi e per altre deduzioni secondo gli articoli richiamati del TUIR
Utilizzo e procedura
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (art. 17 d.lgs. 241/1997); non è rimborsabile; per il 2021 è previsto un limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro e l'Agenzia delle entrate, su comunicazione dei soggetti (modello dedicato), determinerà la percentuale effettiva fruibile in rapporto alle risorse disponibili; possibili deroghe ai limiti ordinari di compensazione e soglie massime annuali
Compatibilità con normativa UE
La misura è compatibile con il Quadro temporaneo della Commissione europea e con la decisione di autorizzazione (SA.64385); valgono i limiti e le condizioni della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, compreso il massimale di aiuti pari a 1.800.000 euro per impresa e le regole di cumulo con altri aiuti
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