Sentenza del 28/05/2020 n. 10117 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla determinazione del valore iniziale del marchio V. e sulle quote di ammortamento calcolate dalla società dopo acquisizioni e operazioni infragruppo. L'Agenzia riteneva che, a seguito di un precedente avviso di accertamento relativo al 2003 che aveva rideterminato il valore del marchio a euro 62.881.630, la V. spa avesse ammortizzato costi eccedenti rispetto al valore corretto e aveva recuperato imposta ai fini IRAP. La società contestava la rideterminazione dell'Ufficio, riproponendo valore maggiore sostenuto da precedenti operazioni infragruppo e dal bilancio consolidato, e aveva inoltre usufruito della facoltà di riallineamento/restituzione con imposta sostitutiva prevista dalla legge n.266/2005.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno ritenuto infondate o inammissibili le doglianze: sul piano della motivazione hanno confermato che la sentenza di merito era adeguatamente motivata e non affetta da vizi rilevanti ai sensi della riforma dell'art.360 c.p.c.; sul punto relativo all'abuso del diritto ex art.37-bis DPR 600/1973 hanno condiviso il giudizio di merito che aveva accertato l'esistenza di valide ragioni economiche (razionalizzazione e concentrazione del marchio in un soggetto nazionale) tali da escludere un'operazione elusiva. La Cassazione ha quindi confermato la sentenza di appello favorevole alla V. spa e condannato l'Agenzia al rimborso delle spese di giudizio.
Norme richiamate
legge n.266/2005 art.1 commi 469 e 471
Consente l'opzione per il riallineamento/restituzione mediante imposta sostitutiva; la V. spa ha utilizzato tale facoltà per assoggettare a imposta una rivalutazione e versare il 12,5% previsto.
D.P.R. 600/1973 art.37-bis
Norma antielusiva che permette all'Amministrazione di disconoscere effetti fiscali di operazioni prive di valide ragioni economiche. Nel caso la Corte ha ritenuto che le operazioni erano sorrette da valide ragioni economiche (nazionalizzazione e razionalizzazione del marchio) e pertanto non abusive.
Costituzione art.53
Riferimento generico ai principi fiscali; non ha rilevato una violazione nella decisione di merito secondo la Cassazione.
Codice di procedura civile art.360 comma 1 n.5 e n.3
La riforma dell'art.360 ha ristretto la censura di insufficiente motivazione proponibile in Cassazione; la Corte ha richiamato tali limiti per dichiarare inammissibili o infondate le doglianze sull'adeguatezza della motivazione e ha valutato le censure di diritto con il corretto parametro di sindacato.
Massime di principio
- Se il contribuente fornisce elementi documentali oggettivi (precedenti cessioni infragruppo valorizzate, valore indicato in bilancio consolidato) il giudice può ritenere congruo il valore attribuito a un marchio anche di gruppo, escludendo la rettifica dell'Ufficio in assenza di prova convincente del maggior valore fiscale.
- La qualificazione del marchio come bene con vita utile indefinita impedisce l'applicazione automatica di periodi di ammortamento brevi (ad es. 5 anni) senza adeguata motivazione economico-contabile dell'Ufficio.
- Per invocare l'art.37-bis (abuso del diritto) l'Amministrazione deve dimostrare l'assenza di valide ragioni economiche delle operazioni; la presenza di ragioni gestionali o industriali effettive esclude l'abuso anche se l'operazione comporta vantaggi fiscali.
- La riforma dell'art.360 c.p.c. limita le censure di motivazione in Cassazione: si annullano solo vizi gravi della motivazione (assenza materiale, motivazione apparente, contraddizioni insanabili), non il mero difetto di sufficienza argomentativa.
- Il contribuente può legittimamente scegliere forme societarie o operazioni che comportino un minor carico fiscale purché le operazioni siano sorrette da reali e preponderanti ragioni economiche e non siano strumentali esclusivamente all'elusione fiscale.
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