Cassazione Civile, Ordinanza n. 07465/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Un soggetto aveva dedotto di avere concluso con due società un accordo avente ad oggetto l'acquisto e il trasferimento di azioni di una società terza, versando due assegni da euro 50.000 ciascuno. Poiché il trasferimento non era avvenuto e la controparte aveva manifestato di non voler più cedere le azioni, egli aveva chiesto in via principale la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la restituzione delle somme, oltre al risarcimento del danno; in subordine aveva chiesto di dichiarare la nullità, inefficacia o inesistenza del rapporto con restituzione dell'indebito e, ulteriormente, l'ingiustificato arricchimento delle convenute. I giudici di merito avevano ritenuto esistente l'accordo e, in appello, avevano affermato che non fosse possibile attribuire il mancato perfezionamento dell'affare a una sola parte, ma che le contrapposte domande di risoluzione rendevano comunque dovuto lo scioglimento del vincolo e la restituzione delle somme. Le società ricorrenti hanno censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 1218, 1453 e 1458 c.c., sostenendo che non vi fosse prova di una loro inadempienza, che la controparte non avesse convocato le società dal notaio né promosso un giudizio di accertamento dell'inadempimento, e che esse avessero anzi diffidato l'altro contraente ad adempiere; hanno quindi contestato la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale, sostenendo che nessuna delle parti avesse proposto domanda di risoluzione e che non potesse disporsi la condanna restitutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza d'appello, poiché la Corte territoriale non aveva affermato un inadempimento colpevole delle ricorrenti, ma aveva applicato il principio per cui, quando entrambe le parti chiedono reciprocamente la risoluzione imputando l'inadempimento all'altra, il giudice deve comunque dichiarare risolto il rapporto. La doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, è stata confermata la condanna delle società al pagamento delle spese di legittimità e dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato ove applicabile.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura, ma la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha fondato la decisione su un inadempimento colpevole delle ricorrenti.
art. 1453 c.c.
Invocato nel ricorso per contestare la risoluzione; la Corte richiama il diverso principio della risoluzione quando entrambe le parti chiedono lo scioglimento del contratto.
art. 1458 c.c.
Invocato nel ricorso con riferimento agli effetti della risoluzione, ma la censura è ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte afferma che il relativo filtro conduce a una declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la censura non supera il vaglio di conformità all'orientamento consolidato.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato in relazione al sistema dei filtri e alla funzione acceleratoria della declaratoria di inammissibilità.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Richiamato per gli effetti processuali del giudizio di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito non attribuisce l'inadempimento a una sola parte, ma accerta che entrambe le parti hanno prospettato lo scioglimento del rapporto per il mancato perfezionamento dell'affare, il giudice può dichiarare risolto il contratto in ragione della comune direzione delle contrapposte manifestazioni di volontà verso lo scioglimento del vincolo.
- In sede di legittimità, la censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata critica della regola giuridica effettivamente applicata determina l'inammissibilità del motivo.
- Una volta sciolto il rapporto e venuta meno la causa della dazione eseguita in esecuzione dell'accordo, la parte che abbia ricevuto somme non può trattenerle senza titolo, con conseguente obbligo restitutorio.
- Il filtro di inammissibilità previsto dall'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente una declaratoria accelerata quando il motivo non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato o si risolve in una richiesta di riesame del merito.
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