Sentenza n. 378/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, 14 giugno 2024, n. 783, resa nel giudizio r.r n. 196/2024; e per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento: - dell’atto del Comune di Fasano prot. n. 22053 del 14 aprile 2025, con il quale il Comune ha denegato il rilascio del titolo edilizio stagionale e, ove occorra, del relativo preavviso di rigetto; - dell’atto del Comune di Fasano prot. n. 122041 del 2 aprile 2025, con il quale il Comune ha comunicato la rimozione degli effetti della SCIA commerciale e, ove occorra, del relativo preavviso di rigetto; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo; nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti: - al montaggio e al mantenimento delle strutture di cui al p.d.c. n. 156/2022, dal primo febbraio al 31 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del titolo edilizio stagionale per il 2025 e rimozione degli effetti della SCIA commerciale relativa all'installazione dei manufatti funzionali all'attività di ristorazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con i quali il Comune di Fasano ha negato il rilascio del titolo edilizio stagionale per l'anno 2025 e ha dichiarato inefficace la SCIA commerciale presentata per l'installazione e il mantenimento delle strutture funzionali all'attività di ristorazione esercitata in area demaniale marittima. Hanno dedotto, in via principale, la nullità degli atti per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia, Lecce, n. 783/2024 e, in subordine, l'annullabilità per violazione di legge, chiedendo inoltre l'accertamento del diritto al montaggio e al mantenimento delle strutture dal 1° febbraio al 31 ottobre 2025. In sede cautelare il TAR aveva rilevato il possibile difetto di adeguatezza della motivazione comunale, l'insufficienza del richiamo alla sopravvenuta disposizione dell'art. 87 delle NTA al PRG, apparentemente riferita alle aree private, nonché la mancata considerazione del precedente titolo stagionale già assentito e corredato da autorizzazione paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure di violazione del giudicato e di violazione di legge. La tutela cautelare concessa con l'ordinanza n. 185/2025 aveva consentito ai ricorrenti di proseguire l'attività d'impresa durante la stagione balneare 2025, soddisfacendo così l'interesse sostanziale fatto valere. La successiva proposizione della domanda di ottemperanza non ha mutato l'esito, poiché anche l'eventuale violazione del giudicato avrebbe avuto effetti limitati ai titoli richiesti per la stagione 2025, ormai trascorsa. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
avviso di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il Collegio ha previamente avvisato le parti della possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione.
Massime di principio
- Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l'interesse sostanziale azionato risulta integralmente soddisfatto, anche per effetto di una misura cautelare che consenta temporaneamente lo svolgimento dell'attività controversa.
- La proposizione congiunta di una domanda di ottemperanza non impedisce la dichiarazione di improcedibilità quando l'eventuale violazione del giudicato riguardi esclusivamente un periodo temporale ormai trascorso e non residui alcuna utilità concreta e attuale per il ricorrente.
- Quando la decisione è meramente processuale e non comporta una valutazione della legittimità degli atti impugnati, le spese possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
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