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Sentenza

Sentenza n. 660/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 05258/2023, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento dei seguenti provvedimenti: a) provvedimento prot. 001-0004725 del 16.1.2023, a firma del Dirigente- Arch. Anna Lucia Casalvieri- del VI Settore Tecnico del Comune di Pomigliano D’Arco, con il quale l’ente comunale comunicava l’annullamento ex art. 21 novies della Legge 241/90 e s.m.i. del permesso di costruire n° 65/2017 e Variante Scia n. 337/2018, Variante Scia 2 n. 201/2019, trasformato in Permesso di Costruire n. 201/2019, per un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile residenziale ai sensi della legge regionale 19/09 Piano Casa Articolo 5, notificato in pari data; b) ove e per quanto occorra, della nota Dirigenziale di avvio del procedimento prot. n. 001-0001743 del 21.1.2022; c) ove occorra, di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto connesso e conseguente, comunque lesivo della società ricorrente, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202308663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento d’ufficio del permesso di costruire e delle successive varianti, adottato oltre dodici mesi dal rilascio, nonché atti presupposti, incluso l’avvio del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria dell’immobile)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, del permesso di costruire n. 65/2017 e delle successive varianti, relativi alla demolizione e ricostruzione di un immobile residenziale con incremento volumetrico ai sensi della l.r. Campania n. 19/2009. L’appello deduce, anzitutto, la violazione del termine massimo di dodici mesi per l’autotutela, applicabile ratione temporis, nonché l’erronea applicazione della deroga prevista per i titoli conseguiti mediante falsa rappresentazione dei fatti. La società sostiene che non vi fosse stata alcuna falsa rappresentazione o omissione, poiché la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e quella relativa al Piano Casa erano state presentate nella medesima istanza e il Comune aveva adottato un provvedimento complesso, comprendente sia la sanatoria sia il permesso per l’intervento edilizio successivo. Sono inoltre dedotti il difetto di motivazione e di istruttoria sull’interesse pubblico all’annullamento, la violazione del legittimo affidamento e della proporzionalità, l’omesso esame delle ulteriori censure, nonché l’erroneità delle contestazioni comunali concernenti l’abusività dell’immobile, la doppia conformità, il calcolo della volumetria, la densità edilizia, il lotto d’intervento, le distanze e la disciplina urbanistica applicabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti impugnati. Il Collegio ha ritenuto assorbente la censura relativa alla tardività dell’autotutela. Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 era ormai decorso quando il Comune aveva adottato l’annullamento nel gennaio 2023, a fronte di titoli rilasciati nel 2017, 2018 e 2019. Non ricorreva la deroga di cui al comma 2-bis, poiché la falsa rappresentazione dei fatti richiede che il privato abbia rappresentato uno stato di cose diverso da quello reale. Nel caso concreto, la domanda di accertamento di conformità e quella per l’applicazione del Piano Casa erano contenute nella medesima istanza e il Comune era quindi consapevole dell’esistenza delle opere oggetto di sanatoria. Le contestazioni dell’amministrazione riguardavano invece la mancata dimostrazione dei presupposti della sanatoria e l’errata o artificiosa interpretazione delle norme sul calcolo della volumetria: si trattava, dunque, di valutazioni giuridiche o tecniche asseritamente errate, non di false rappresentazioni fattuali. Equiparare ogni istanza rivelatasi successivamente infondata a una falsa rappresentazione avrebbe consentito all’amministrazione di esercitare l’autotutela senza limiti temporali, svuotando di significato il termine legale. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 5.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

    Il termine massimo di dodici mesi, vigente ratione temporis, preclude l’annullamento d’ufficio del titolo edilizio quando sia decorso, salvo la specifica deroga prevista dal comma 2-bis.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi.

    La falsa rappresentazione dei fatti consiste nella rappresentazione di uno stato di cose diverso da quello reale; non comprende errori interpretativi o applicativi, né la mera infondatezza dell’istanza per carenza dei presupposti sostanziali.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La domanda di accertamento di conformità presentata contestualmente alla richiesta di applicazione del Piano Casa esclude, secondo la decisione, che l’esistenza delle opere oggetto di sanatoria possa essere qualificata come occultata o falsamente rappresentata.

  • art. 3, comma 1, lett. a), l.r. Campania n. 19/2009

    Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano: a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria.

    La questione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Piano Casa attiene alla fondatezza sostanziale dell’istanza e avrebbe dovuto essere valutata tempestivamente nell’istruttoria, senza trasformarla in una falsa rappresentazione utile a eludere il termine dell’autotutela.

Massime di principio

  • Ai fini della deroga al termine massimo per l’annullamento d’ufficio prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, la falsa rappresentazione dei fatti richiede che il privato abbia rappresentato alla pubblica amministrazione uno stato di cose diverso da quello reale; non sono sufficienti errori interpretativi, errori applicativi o valutazioni tecniche e giuridiche ritenute erronee dall’amministrazione.
  • La mera infondatezza dell’istanza o la successiva scoperta dell’insussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo non integra, di per sé, una falsa rappresentazione dei fatti e non consente all’amministrazione di esercitare l’autotutela sine die.
  • Quando la domanda di sanatoria e quella diretta al rilascio di un titolo edilizio ulteriore sono contenute nella medesima istanza, l’amministrazione è posta a conoscenza dell’esistenza delle opere oggetto di sanatoria; tale circostanza esclude, in assenza di ulteriori elementi, un’artata omissione o una falsa rappresentazione sullo stato dei luoghi.
  • Il termine massimo di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio di provvedimenti autorizzatori, vigente ratione temporis, conserva una funzione effettiva di stabilizzazione dei rapporti e non può essere eluso qualificando come falsa rappresentazione qualsiasi istanza rivelatasi successivamente priva dei presupposti sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoLegittimo affidamentoDifetto di motivazione

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