Sentenza n. 7512/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 442/2025, emanato in data 28/07/2025 dall'Ambasciata d'Italia a Kampala.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emanato dall'Ambasciata d'Italia a Kampala
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa adozione di misure cautelari. Il TAR, con precedente ordinanza collegiale, aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, nelle more del giudizio e a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, l'amministrazione ha rilasciato il visto richiesto. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del diniego. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il criterio della soccombenza virtuale, con liquidazione di euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio instaurato contro il diniego di un visto d'ingresso, l'amministrazione rilascia il visto richiesto, viene meno l'interesse alla decisione sulla legittimità del diniego e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal rilascio del provvedimento richiesto dopo l'introduzione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia dato causa alla controversia.
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