Cassazione Civile, Ordinanza n. 12438/2025 del 10/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino filippino aveva ricevuto un decreto prefettizio di espulsione; a fronte dell'impossibilità immediata di eseguire il rimpatrio e della mancata convalida del trattenimento presso un CPR, il Questore aveva applicato misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, consistenti nella consegna del passaporto e nell'obbligo di presentazione periodica all'Ufficio immigrazione. Successivamente, però, l'interessato aveva impugnato il decreto di espulsione e il giudice aveva sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento espulsivo. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 15, par. 2, della Direttiva 2008/115/CE, sostenendo che il Giudice di pace aveva erroneamente ritenuto sufficiente, per convalidare le misure alternative, la sola esistenza del decreto di espulsione, senza verificare che esso fosse ancora dotato di efficacia esecutiva; secondo il ricorrente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto espulsivo rendeva illegittime le misure esecutive dell'espulsione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in sede di convalida delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, il giudice deve verificare che il provvedimento espulsivo presupposto sia effettivamente dotato di efficacia esecutiva; in mancanza, deve dichiarare l'illegittimità delle misure. Poiché nel caso concreto l'efficacia esecutiva del decreto di espulsione risultava sospesa, la Corte ha cassato il decreto del Giudice di pace e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito annullando il provvedimento di applicazione delle misure alternative al trattenimento. Quanto alle spese, ha escluso una loro regolazione nel dispositivo, rinviando la liquidazione al giudice del procedimento ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del ricorrente e della soccombenza di un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
È stato il vizio dedotto per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di merito.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Le misure alternative al trattenimento sono misure strumentali all'allontanamento e al rimpatrio coattivo; per la loro convalida è necessario che il provvedimento espulsivo presupposto sia efficace ed esecutivo.
art. 15, comma 2, Direttiva 2008/115/CE
Richiamato dal ricorrente come parametro che impone di considerare l'efficacia del provvedimento espulsivo prima di applicare misure esecutive dell'espulsione.
art. 15 della Direttiva 2008/115/CE
La sospensione dell'efficacia esecutiva dell'espulsione impedisce l'adozione o la conservazione di misure esecutive fondate su quel provvedimento.
art. 39 del regolamento della Corte EDU
Citato in relazione alla misura provvisoria che sospende l'espulsione in applicazione del principio di non refoulement.
Richiamato per chiarire che eventuali esigenze di pubblica sicurezza vanno tutelate con misure di prevenzione di competenza del giudice penale, non con misure alternative al trattenimento.
È stato richiamato in relazione all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente.
Indicato come base per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tramite istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione in caso di cassazione senza rinvio.
Esclusa la sua applicazione all'ipotesi di soccombenza di una pubblica amministrazione statale.
Massime di principio
- In sede di convalida delle misure alternative al trattenimento previste dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, il giudice deve accertare non solo l'esistenza formale del decreto di espulsione, ma anche la sua attuale efficacia esecutiva.
- Se l'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione è sospesa, le misure esecutive dell'espulsione sono illegittime e non possono essere convalidate o devono essere revocate.
- Le esigenze di pubblica sicurezza non possono giustificare, da sole, l'applicazione di misure alternative al trattenimento: per perseguirle l'ordinamento prevede strumenti diversi, quali le misure di prevenzione disposte dal giudice penale nel relativo procedimento.
- Le misure alternative al trattenimento, pur non integrando una privazione totale della libertà personale, incidono sulla libertà di movimento e circolazione e richiedono quindi il controllo giurisdizionale sulla legittimità del presupposto espulsivo.
- Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e soccombe un'Amministrazione statale, la regolazione delle spese segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e la liquidazione avviene secondo le modalità previste per il difensore della parte ammessa.
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