Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10344 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993. I giudici di merito avevano ritenuto che il termine di decadenza per la formazione e la notifica del ruolo TARSU scadesse l'ultimo giorno del dodicesimo mese decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento. Il Comune ha invece sostenuto che il termine scadesse il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui era stato notificato l'avviso di accertamento. È stata inoltre dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo corretta l'interpretazione secondo cui il termine previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993 riguarda la formazione e la notifica del ruolo entro l'anno successivo a quello in cui è stato notificato l'avviso di accertamento, con scadenza il 31 dicembre di tale anno. La Corte ha inoltre chiarito che la notifica della cartella TARSU non è soggetta, ai sensi dell'art. 72, a uno specifico termine di decadenza, ma deve rispettare il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1

    La formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il termine per la formazione e la notifica del ruolo TARSU scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato notificato l'avviso di accertamento. La norma non stabilisce invece uno specifico termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento.

  • Art. 2948, n. 4, codice civile

    Prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    La notifica della cartella TARSU, pur non essendo soggetta alla decadenza prevista dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, deve comunque intervenire entro il termine di prescrizione di cinque anni.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    È stata richiamata quale norma processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso TARSU occorre distinguere tra il termine per la formazione e la notifica del ruolo e il termine per la notifica della cartella di pagamento: il primo è regolato dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, mentre la cartella è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
  • Quando la legge prevede che un adempimento debba essere compiuto entro l'anno successivo, in questo contesto il termine scade il 31 dicembre dell'anno successivo e non necessariamente alla fine del dodicesimo mese decorrente da una specifica notifica.
  • La verifica della tempestività di una cartella TARSU richiede di ricostruire separatamente la data dell'avviso di accertamento, la data di formazione e notifica del ruolo e la data di notifica della cartella.
  • Il superamento del termine relativo al ruolo e il superamento del termine di prescrizione della pretesa sono questioni distinte: la prima riguarda la decadenza dell'amministrazione nella formazione e notifica del ruolo, la seconda l'estinzione del diritto di riscuotere il tributo.
  • La sentenza di cassazione con rinvio non definisce necessariamente in via definitiva tutti gli aspetti della controversia: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione e decidere anche sulle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.