Cassazione Civile, Ordinanza n. 28155/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Tre soggetti avevano chiesto alla corte d'appello un ulteriore indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione durato circa nove anni e definito in tre gradi. In sede monitoria era stato riconosciuto un importo base, poi in opposizione ex art. 5-ter della legge Pinto i ricorrenti avevano chiesto l'integrazione di euro 97,01 a titolo di interessi, ottenendo l'accoglimento integrale dell'opposizione e la condanna del Ministero al pagamento della somma complessiva di euro 1.722,01 oltre interessi legali. La censura in cassazione riguardava soprattutto la liquidazione delle spese: con il primo motivo si deduceva che, avendo la corte d'appello accolto l'opposizione e riconosciuto un maggior indennizzo, le spese avrebbero dovuto essere liquidate sulla base del valore dell'intera vicenda processuale, applicando lo scaglione tariffario superiore e i relativi aumenti per pluralità di parti e uso di tecniche informatiche; con il secondo motivo si sosteneva, in via subordinata, che la corte non avrebbe potuto ridurre le spese già liquidate nel decreto monocratico, per effetto del giudicato e del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo. Ha affermato che il giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, avente ad oggetto la stessa pretesa di equa riparazione; quando l'opposizione proposta dalla parte privata è accolta, le spese vanno liquidate unitariamente con riferimento all'intera vicenda processuale e al valore complessivo della somma riconosciuta, applicando lo scaglione tariffario corrispondente alla somma complessivamente attribuita. Ha inoltre precisato che, in tale assetto, non opera il principio dell'effetto espansivo interno né il divieto di reformatio in peius invocato per il decreto monitorio, perché non si è in presenza di una vera impugnazione del capo spese di un distinto giudizio, ma di una prosecuzione del medesimo procedimento. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, che dovrà rideterminare le spese di lite secondo i principi indicati.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3
Norma base per la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3
Richiamato per la riduzione dell'indennizzo in relazione al valore della causa presupposta.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
Il giudizio di opposizione è qualificato come fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, non come autonomo giudizio di impugnazione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese in base alla soccombenza.
art. 2233, comma 2, c.c.
Richiamato a sostegno del principio di proporzionalità e adeguatezza dei compensi professionali.
artt. 324 e 336 c.p.c.
Invocati per il giudicato e l'effetto espansivo interno, ritenuti non applicabili alla fattispecie.
D.M. n. 55 del 2014
Usato come base per la liquidazione dei compensi professionali, con applicazione degli scaglioni tariffari.
D.M. n. 37 del 2018
Richiamato nel primo motivo tra le fonti sulla liquidazione dei compensi.
D.M. n. 147 del 2022
Rilevante perché le modifiche ai parametri erano già in vigore al momento di esaurimento della prestazione professionale.
art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55 del 2014
Richiamato per l'aumento del compenso per l'uso di tecniche informatiche.
art. 4, punto 2, D.M. n. 55 del 2014
Richiamato per l'aumento del compenso in ragione della pluralità dei soggetti assistiti dal medesimo difensore.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase del medesimo procedimento originario a contraddittorio pieno.
- Quando l'opposizione della parte privata è accolta, la liquidazione delle spese deve essere effettuata in modo unitario sulla base del valore complessivo della pretesa riconosciuta, pur distinguendo le diverse fasi processuali ai fini della quantificazione.
- Ai fini della determinazione del compenso del difensore, va applicato lo scaglione tariffario corrispondente al valore complessivo della vicenda definita con accoglimento dell'opposizione, non quello relativo al solo importo originariamente liquidato nella fase monitoria.
- Il principio dell'effetto espansivo interno della decisione riformata e il divieto di reformatio in peius non operano, nel contesto dell'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 accolta, come se si trattasse di una impugnazione di un capo autonomo di sentenza già coperto da giudicato.
- La regolazione delle spese deve rispettare i parametri tariffari vigenti al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita.
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