Cassazione Penale, Ordinanza n. 29178/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani per concorso in furto aggravato, commesso a Paceco il 7 novembre 2021, con contestazione anche della recidiva specifica e reiterata. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le deduzioni difensive sull'elemento soggettivo, da escludersi alla luce delle condizioni oggettive del veicolo: privo di targa, con mascherina divelta, serrature e bloccasterzo danneggiati e privo di vari componenti essenziali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, lamentando contraddittorietà della decisione, perché la presenza di telecamere era stata ritenuta inidonea a escludere l'aggravante nonostante il proprietario avesse collocato il mezzo in quel luogo proprio per la presenza delle telecamere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva accertato che il veicolo era stato parcheggiato da un solo giorno, essendo stato da poco rinvenuto dalle forze dell'ordine a seguito di un precedente furto, ed era in attesa del ritiro da parte di un meccanico per le riparazioni: perciò il motivo è stato ritenuto aspecifico. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è esclusa da cautele del proprietario del bene, come sistemi di monitoraggio o chiusure meccaniche, se tali cautele non eliminano il pubblico affidamento e non costituiscono un impedimento assoluto alla sottrazione; la necessità dell'esposizione va infatti intesa in senso relativo, riferita alle circostanze che inducano a lasciare il bene incustodito. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 624 e 625 n. 7 c.p.
La condanna di merito riguardava il concorso nel furto aggravato; in cassazione non è stata messa in discussione la qualificazione giuridica in sé, ma i profili motivazionali relativi all'elemento soggettivo e all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, richiamata nel capo di imputazione e nella sentenza di merito confermata.
art. 625 n. 7 c.p.
Aggravante del furto connessa all'esposizione alla pubblica fede; la Corte ribadisce che è configurabile anche quando il proprietario adotti cautele non idonee a rendere assoluto l'impedimento alla sottrazione.
art. 110 c.p.
Richiamato per il concorso di persone nel reato.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende è dovuta salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
La decisione applica le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la reale ratio della motivazione impugnata e omette di misurarsi con gli specifici accertamenti di fatto posti a base della decisione di merito.
- In tema di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, l'aggravante non è esclusa dal solo fatto che il proprietario abbia adottato cautele come telecamere, lucchetti, serrature o altri sistemi di monitoraggio, se tali strumenti non eliminano il pubblico affidamento né rendono assolutamente impossibile la sottrazione del bene.
- L'esposizione alla pubblica fede va valutata in senso relativo: conta non l'assoluta impossibilità di custodia, ma il contesto concreto che abbia reso necessario o prudenziale lasciare il bene incustodito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono normalmente la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
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