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Ordinanza

Ordinanza n. 174/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota datata -OMISSIS- relativa alla richiesta di erogazione della terapia -OMISSIS- in regime domiciliare presentata dei genitori del minore -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La valutazione sommaria propria della fase cautelare ha escluso, allo stato, la sussistenza del fumus boni iuris, anche in ragione della possibile inammissibilità del ricorso per avere impugnato atti apparentemente non provvedimentali. Il giudice non ha definito il merito della controversia né ha affermato in via definitiva l'inammissibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota relativa alla richiesta di erogazione di una terapia in regime domiciliare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori del minore hanno impugnato una nota dell'azienda sanitaria relativa alla richiesta di erogazione, in regime domiciliare, di una terapia destinata al figlio, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. Il giudice, nella fase cautelare, ha rilevato che il ricorso non appare assistito dal fumus boni iuris e che sussistono profili di possibile inammissibilità, da approfondire nella fase di merito, poiché gli atti impugnati sembrano privi di carattere provvedimentale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistente, allo stato, il fumus boni iuris.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nel provvedimento, in particolare ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione di dati relativi alla salute, giustificando l'oscuramento disposto.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, a un esame sommario, il ricorso non appare assistito dal fumus boni iuris.
  • La possibile natura non provvedimentale degli atti impugnati può integrare un profilo di inammissibilità rilevante già nella valutazione cautelare, senza che ciò comporti una definitiva decisione sull'ammissibilità del ricorso, riservata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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