Sentenza n. 387/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato civile relativo all’accertamento della natura privata di aree incluse nel demanio marittimo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, confermata dalla Corte di cassazione, che aveva accertato che determinate aree, comprese nella fascia tra la battigia e una diga in cemento armato, non appartenevano al demanio marittimo perché sottratte alle mareggiate e agli usi pubblici del mare. La ricorrente ha dedotto l’inerzia delle amministrazioni, che non avevano recepito il giudicato mediante il frazionamento catastale delle aree, la voltura delle particelle a favore della proprietaria, la modifica degli atti di delimitazione e l’aggiornamento del Sistema Informativo del Demanio Marittimo. Le amministrazioni resistenti hanno sostenuto che il giudicato civile non fosse direttamente eseguibile e che fosse necessaria una nuova e qualificata iniziativa per ridefinire il confine, formulando inoltre una domanda subordinata volta alla demanializzazione di un’opera di difesa idraulica e delle relative fasce di rispetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha chiarito che, nell’ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può integrare, arricchire o specificare il contenuto della decisione civile, ma può imporre all’amministrazione gli adempimenti meramente esecutivi e consequenziali necessari a conformarsi a un obbligo amministrativo sufficientemente definito dal giudicato. Nel caso concreto, il dispositivo della sentenza civile era chiaro, specifico e privo di lacune: aveva definitivamente escluso dal demanio marittimo i fondi della ricorrente indicati nella fascia territoriale individuata. Il TAR ha quindi accertato l’inadempimento delle amministrazioni e ha ordinato loro, ciascuna secondo competenza, di adottare entro 90 giorni gli atti necessari a recepire la linea di confine stabilita dal giudice civile, emendare il verbale di delimitazione e il relativo decreto di approvazione, predisporre i frazionamenti, volturare le particelle a favore della società e aggiornare il SID-Portale del mare. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Venezia, con termine di 120 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. È stata respinta la domanda di astreinte, poiché la nomina del commissario e la complessità degli adempimenti erano ritenute sufficienti allo stato. La domanda subordinata delle amministrazioni è stata respinta perché già incompatibile con il giudicato civile e comunque estranea ai limitati poteri del giudice dell’ottemperanza in questo caso. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La penalità di mora può essere richiesta nel giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto è stata negata in ragione della nomina del commissario ad acta e della complessità degli adempimenti.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
sono ritenute ottemperabili, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., oltre alle sentenze di condanna [...] in generale le pronunce dalle quali scaturiscano obblighi a carico dell’Amministrazione
Rientrano nell’ottemperanza anche le pronunce del giudice ordinario dalle quali derivino obblighi amministrativi sufficientemente definiti, comprese quelle che disapplicano un atto amministrativo lesivo di un diritto soggettivo.
art. 4, comma 2, l. 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E
le autorità amministrative “si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”
Le amministrazioni devono conformarsi al giudicato civile anche adottando i provvedimenti amministrativi necessari e consequenziali alla disapplicazione dell’atto amministrativo.
art. 32 Codice della navigazione
privi dei necessari presupposti morfologici e funzionali previsti dall’art. 32 del Codice della Navigazione
La sentenza civile richiamata ha escluso la demanialità marittima delle aree per la mancanza dei presupposti morfologici e funzionali previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nell’ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può integrare, arricchire o specificare il contenuto della decisione civile, ma deve limitarsi a imporre gli adempimenti amministrativi meramente esecutivi e consequenziali necessari a conformarsi al giudicato.
- È suscettibile di ottemperanza una sentenza del giudice ordinario che, anche mediante disapplicazione di un atto amministrativo, accerti in modo chiaro e sufficientemente specifico una situazione giuridica e faccia sorgere a carico dell’amministrazione obblighi conformativi determinati, senza necessità di ulteriori valutazioni giudiziali sul contenuto dell’obbligo.
- Quando il giudicato civile accerta definitivamente la natura privata di aree incluse nel demanio, le amministrazioni competenti devono adottare gli atti amministrativi e catastali necessari a recepire tale accertamento, inclusa la modifica degli atti di delimitazione, il frazionamento, la voltura delle particelle e l’aggiornamento dei sistemi informativi demaniali.
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile non possono essere introdotte dall’amministrazione questioni o domande dirette a modificare, limitare o integrare l’accertamento ormai definitivo contenuto nella sentenza da eseguire.
- La nomina del commissario ad acta e la particolare complessità degli adempimenti possono giustificare il rigetto, allo stato, della domanda di penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →