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Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento della nota prot. n. 5945 del 2 marzo 2017, comunicata in data sconosciuta, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29505, fasc. n. 474, del 10 dicembre 2004, relativa all’avvenuta esecuzione di opere edilizie per il frazionamento ed il mutamento di destinazione d’uso di un immobile da commerciale a residenziale.

Giustizia amministrativa201700461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a opere di frazionamento e mutamento di destinazione d’uso da commerciale a residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono edilizio presentata per opere abusive qualificate come intervento di ristrutturazione edilizia di tipologia 3. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale Lazio n. 12 del 2004 e l’eccesso di potere, sostenendo che l’inclusione dell’immobile nel perimetro di un piano urbanistico attuativo avrebbe consentito la sanatoria. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 12 del 2004 e degli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, prospettando una questione di legittimità costituzionale qualora tali disposizioni fossero interpretate nel senso di escludere il condono per gli abusi realizzati in area vincolata indipendentemente dall’incidenza concreta dell’abuso sul vincolo, per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’abuso, essendo di tipologia 3, costituisca un abuso maggiore, non condonabile ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269 del 2003, quando realizzato su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o relativi a parchi e aree protette. Per gli abusi maggiori, l’esclusione opera a prescindere dalla conformità urbanistica dell’intervento e dal carattere assoluto o relativo dell’inedificabilità derivante dal vincolo. Ne consegue che l’inclusione dell’area in un piano urbanistico attuativo è irrilevante, poiché tale profilo può assumere rilievo soltanto per gli abusi minori, astrattamente condonabili se ricorrono anche gli ulteriori presupposti previsti dalla legge. Il diniego era quindi legittimo per la sola presenza dei vincoli, oltre che per la non conformità urbanistica. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata: la legislazione regionale può rendere più restrittiva la disciplina statale del condono, senza ampliare l’area della sanatoria, e la preclusione degli abusi maggiori in area vincolata è stata giudicata ragionevole e proporzionata alla tutela dei valori paesaggistico-ambientali. Nulla sulle spese, poiché il Comune, pur vittorioso, non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    "non sono comunque suscettibili di sanatoria" le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    La disciplina esclude il condono per gli abusi maggiori realizzati su immobili vincolati, a prescindere dalla conformità urbanistica dell’intervento e dal carattere assoluto o relativo del vincolo.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004

    "non sono comunque suscettibili di sanatoria" le opere [...] realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, [...] su immobili soggetti a vincoli [...] non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti

    La disciplina regionale è più restrittiva di quella statale e può precludere la sanatoria anche per opere anteriori all’imposizione del vincolo; per gli abusi maggiori in area vincolata la presenza di un piano attuativo non rende comunque condonabile l’intervento.

  • art. 32, l. 47/1985

    È richiamato quale disciplina generale del condono edilizio, fatta salva e coordinata con le limitazioni introdotte dal terzo condono.

  • art. 33, l. 47/1985

    È richiamato quale ulteriore limite generale alla sanatoria delle opere abusive in presenza di vincoli.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima dell’adozione del diniego definitivo.

  • art. 3 Cost.

    Il parametro di ragionevolezza invocato dalla ricorrente non è stato ritenuto violato dalla preclusione del condono per gli abusi maggiori in area vincolata.

  • art. 9 Cost.

    La tutela dei valori paesaggistico-ambientali giustifica la scelta legislativa di limitare rigorosamente il condono edilizio.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive di tipologia 3, qualificabili come abusi maggiori, realizzate su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o relativi a parchi e aree protette non sono condonabili, anche se l’intervento è conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
  • Per gli abusi maggiori realizzati in area vincolata, l’esclusione dal condono opera indipendentemente dal fatto che il vincolo determini un’inedificabilità assoluta o soltanto relativa e senza necessità di verificare l’incidenza concreta dell’abuso sul bene tutelato.
  • L’inclusione dell’area interessata dall’abuso nel perimetro di un piano urbanistico attuativo non supera la preclusione al condono prevista per gli abusi maggiori in area vincolata; la rilevanza dei piani attuativi riguarda esclusivamente gli abusi minori astrattamente condonabili.
  • La disciplina regionale del condono edilizio può introdurre limiti più restrittivi rispetto alla disciplina statale, ma non può ampliare l’area della sanatoria; la maggiore severità è legittima quando diretta a rafforzare la tutela dei valori paesaggistici e ambientali.
  • Per gli abusi minori in area vincolata, la sanatoria richiede cumulativamente la realizzazione dell’opera anteriormente all’imposizione del vincolo, la conformità urbanistica, l’assenza di aumento di superficie, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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