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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03234/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, lamentando la simultanea e negativa incidenza della recidiva qualificata su più statuizioni del trattamento sanzionatorio: la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, il mancato riconoscimento della pena minima e l'entità dell'aumento per continuazione. Dal testo emerge però che il primo profilo era già stato oggetto di rinuncia in appello; inoltre erano state concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e la pena base era stata ritenuta equa e proporzionata al fatto, descritto come detenzione di 181 dosi medie droganti di cocaina. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità, perché miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito sul trattamento sanzionatorio e su profili già definiti o regolati dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che le doglianze erano dirette contro valutazioni di merito sul trattamento sanzionatorio e, quanto all'aumento per continuazione in presenza di recidiva qualificata, contro un incremento ritenuto stabilito dalla legge; il profilo della riqualificazione ex art. 73, comma 5, era inoltre già stato rinunciato in appello.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come richiesta di riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità; il motivo su questo profilo era però già stato rinunciato in appello.

  • recidiva qualificata

    Indicata come circostanza contestata che incideva sul trattamento sanzionatorio e sull'aumento per continuazione, ma rispetto alla quale le attenuanti generiche erano state ritenute equivalenti e la pena base non risultava influenzata.

  • continuazione

    L'entità dell'aumento per continuazione è stata ritenuta stabilita per legge in presenza della recidiva qualificata.

  • Cassa delle ammende

    Destinataria della somma di euro 3.000 quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste di violazioni di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, quando la pena base sia già stata motivatamente ritenuta equa e proporzionata.
  • La doglianza relativa alla riqualificazione del fatto in un'ipotesi di minore gravità non è scrutinabile se quel profilo è stato oggetto di rinuncia in appello.
  • Quando le attenuanti generiche sono state già poste in equivalenza con la recidiva contestata, non è sufficiente dedurre genericamente la negatività della recidiva su più statuizioni della pena per ottenere un diverso apprezzamento in cassazione.
  • L'aumento per continuazione, in presenza di una recidiva qualificata, può risultare predeterminato o comunque regolato dalla disciplina legale applicabile, sicché la relativa censura è inammissibile se si risolve in una contestazione del criterio legale di quantificazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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