Cassazione Penale, Ordinanza n. 25675/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per due capi di imputazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 1, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e contestando gli accertamenti svolti in merito a presunte plurime violazioni dei titoli abilitativi in un contesto di attività estrattiva. Con il secondo motivo ha dedotto gli stessi vizi rispetto al capo 2, contestando la configurabilità del reato ambientale ex art. 733-bis c.p. sulla base dell'asserita insussistenza dei fatti rilevati nel sopralluogo del 19 novembre 2021. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese nel merito, poiché fondati su una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente fattuali e ripetitive rispetto a quelle già vagliate dalla Corte territoriale, la cui motivazione è stata ritenuta non manifestamente illogica. In particolare, la Corte d'appello aveva valorizzato gli esiti del sopralluogo del 19 novembre 2021 per affermare sia la violazione dei titoli abilitativi nel cantiere estrattivo, sia la sussistenza del reato di cui all'art. 733-bis c.p. per il deterioramento dell'habitat in area tutelata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 733-bis c.p.
Norma applicata per ritenere configurato il reato ambientale in presenza di materiale detritico e marmettola in area tutelata, con deterioramento dell'habitat.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa valutazione del merito o delle prove, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se ripropone questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza individuare reali violazioni di legge o vizi motivazionali decisivi.
- Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 733-bis c.p. è sufficiente l'accertamento di un deterioramento dell'habitat in area tutelata, desumibile da elementi fattuali come depositi di materiale detritico o marmettola.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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