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Sentenza

Sentenza n. 14011/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-del 15.10.2020, con il quale l’intimato Ministero ha rigettato l’istanza di acquisizione della cittadinanza italiana del ricorrente;

Giustizia amministrativa202306344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su informazioni riservate concernenti possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo un'unica censura di violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza o insufficienza della motivazione. Il provvedimento richiamava informazioni acquisite da organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato, ritenute idonee a non escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, senza esplicitare gli elementi sottostanti per ragioni di riservatezza. L'amministrazione aveva inoltre omesso il preavviso di rigetto, motivando tale omissione con la natura riservata delle informazioni e con il possibile pregiudizio per la sicurezza nazionale. Il ricorrente aveva rappresentato la lunga residenza in Italia e lo svolgimento di regolare attività lavorativa, contestando sostanzialmente l'esistenza di ragioni ostative.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem del diniego, anche alla luce della documentazione istruttoria acquisita in giudizio. Il Collegio ha ribadito che, nei procedimenti di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, le controindicazioni per la sicurezza della Repubblica possono sussistere anche in assenza di procedimenti penali e che l'istruttoria può fondarsi sulle informazioni degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato. La concessione della cittadinanza è stata qualificata come beneficio soggetto a valutazione politico-amministrativa altamente discrezionale e informata al principio di cautela, non come diritto fondamentale. Il giudice ha ritenuto legittimo il riserbo sulle informazioni secretate e ha considerato adeguato il richiamo alle fonti istituzionali, non essendo necessaria l'esplicitazione degli elementi riservati quando essa possa compromettere ulteriori attività di controllo e prevenzione. Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è subordinata a una valutazione politico-amministrativa discrezionale, nella quale possono assumere rilievo anche elementi informativi concernenti la sicurezza della Repubblica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego può essere motivato per relationem mediante il richiamo a informazioni riservate provenienti dagli organismi di sicurezza, purché il contenuto essenziale della motivazione consenta di comprendere la ragione ostativa, senza necessità di ostendere gli elementi secretati.

  • art. 2, comma 1, lettera d), d.m. 415/1998

    Le informazioni secretate poste a base del diniego della cittadinanza non devono essere ostese quando la loro divulgazione possa pregiudicare la sicurezza nazionale o le attività di controllo e prevenzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la valutazione dell'amministrazione è altamente discrezionale e può fondarsi su esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica, anche in assenza di procedimenti penali a carico dell'interessato.
  • Le informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato possono costituire il fondamento istruttorio del diniego della cittadinanza, poiché la verifica amministrativa comprende anche una funzione preventiva e non soltanto l'accertamento di fatti penalmente rilevanti.
  • Il diniego della cittadinanza può essere motivato per relationem mediante il richiamo a informative riservate, senza ostensione degli elementi specifici ivi contenuti, quando la divulgazione possa compromettere la sicurezza nazionale o ulteriori attività di controllo e prevenzione.
  • Nel bilanciamento tra l'interesse dello straniero alla naturalizzazione e l'interesse pubblico alla sicurezza della Repubblica, quest'ultimo può prevalere secondo un criterio di cautela; la regolare residenza e lo svolgimento di attività lavorativa non impongono, da soli, l'accoglimento dell'istanza.
  • La natura riservata delle informazioni poste a base del diniego può giustificare l'omissione del preavviso di rigetto quando la partecipazione procedimentale non potrebbe condurre a un esito diverso perché il privato non potrebbe conoscere né utilmente contestare gli elementi secretati.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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