Cassazione Penale, Sentenza n. 27362/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché un distinto e pregiudiziale ricorso proposto dallo stesso Bossetti (RG n. 2704/2023) era stato accolto, rendendo superfluo l'esame del presente impugnazione circa il luogo e le modalità di conservazione dei reperti. Non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria, non essendovi soccombenza neppure virtuale.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che il giudice dell'esecuzione accertasse se i campioni di DNA relativi al procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile fossero custoditi presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Bergamo, in quali condizioni e con quali cautele (rispetto di protocolli internazionali, linee guida, catena del freddo), al fine di svolgere investigazioni difensive preliminari in vista di una possibile domanda di revisione. Il ricorso descrive la complessa vicenda processuale: decreto di inammissibilità del 11/11/2020 (poi annullato dalla Cassazione, sent. 21/05/2021), nuovo provvedimento de plano del 21/01/2022 dichiarato inammissibile, riqualificazione del ricorso come opposizione (art. 667, comma 4) e trasmissione degli atti, ordinanza della Corte d'Assise del 29/11/2022 che ha respinto l'opposizione; il ricorrente ha dedotto quattro motivi denunciando violazioni processuali (diversi articoli del codice di procedura penale e l'art. 6 CEDU), illogicità della motivazione e contrasti con precedenti provvedimenti favorevoli (in particolare decreto del 27/11/2019 che aveva disposto la conservazione dei reperti).
Norme richiamate
art. 327-bis cod. proc. pen.
Norma citata in relazione ai poteri di svolgere attività investigative difensive preliminari; i difensori sostenevano che il giudice dell'esecuzione doveva consentire accessi/disposizioni propedeutiche alle indagini difensive senza esaminare l'ammissibilità della revisione.
art. 391-nonies cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme della procedura esecutiva relative agli atti del giudice dell'esecuzione; il ricorrente denunciava violazione delle garanzie procedurali previste.
art. 391-bis cod. proc. pen.
Citato come riferimento ai poteri del giudice processuale nelle fasi cautelari e di accertamento; distinto ma connesso alle richieste di investigazione difensiva.
art. 630 cod. proc. pen.
Riferimento ai rimedi contro gli atti del giudice dell'esecuzione e all'iter impugnatorio; contestata la corretta applicazione dei rimedi.
art. 676 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle modalità di impugnazione degli atti dell'esecuzione; il ricorrente denunciava vizio nella valutazione di ammissibilità.
art. 627 cod. proc. pen.
Invocato in relazione ai principi sull'ammissibilità delle istanze e sulla necessità di motivazione del provvedimento; il ricorrente lamentava omissione di confronto con precedenti provvedimenti favorevoli.
art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Riferimento alla riproposizione di istanze già decise; il giudice aveva ritenuto non rilevante l'eccezione di mera riproposizione ma la questione è stata discussa dalle parti.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Cassazione per riclassificare il ricorso come opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione e per rinviare gli atti alla Corte territoriale competente a decidere l'opposizione.
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione dedotti; il ricorrente denunciava insufficiente logica e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata.
art. 627, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Citati relativamente al dovere del giudice di confrontarsi con precedenti pronunce e ai criteri di ammissibilità; il ricorrente sosteneva che una sentenza di legittimità precedente avrebbe dovuto precludere nuovo esame negativo.
art. 6 CEDU
Riferimento ai profili di giusto processo; il ricorrente lamentava violazione del diritto a un processo equo in relazione alle modalità decisionali sulla sua istanza.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere su questioni riguardanti la conservazione e l'accesso al corpo di reato e sulle istanze di investigazione difensiva mirate alla revisione, ma la valutazione deve rispettare i limiti procedurali e non sostituirsi al giudizio di merito.
- Una richiesta difensiva di accertamento del luogo e delle condizioni di conservazione dei reperti ha carattere preliminare e materiale per l'esercizio di indagini difensive; non va anticipatamente valutata con i criteri di ammissibilità della revisione intesa come risultato finale.
- Provvedimenti precedenti che dispongono la conservazione di reperti sono rilevanti e il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi esplicitamente con essi; decisioni successive in contrasto richiedono adeguata motivazione.
- La presentazione ripetuta di istanze analoghe può essere rilevante ai fini della procedura (art. 666 c.p.p.), ma non impedisce automaticamentel'esame se sussistono elementi nuovi o diversi profili giuridici.
- Se sorge un ricorso pregiudiziale o autonomo che, se accolto, rende superflua la valutazione di un altro gravame, il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso attuale privo di interesse sopravvenuto; in tali casi il giudice può non procedere all'esame nel merito.
- In caso di diniego dell'accesso o di informazioni sul corpo di reato, è strategicamente utile valutare la proposizione di rimedi paralleli o pregiudiziali (compresi ricorsi alla Cassazione) per incidere sul quadro processuale complessivo.
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