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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28788/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva presso terzi promossa da un creditore in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa in una precedente esecuzione nei confronti di una banca quale terza pignorata. La banca aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo di avere integralmente pagato quanto richiesto nel precetto notificato, mediante invio e ricezione da parte del creditore di un assegno circolare di importo pari a euro 3.313,71. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione; in appello il Tribunale aveva ritenuto il pagamento integralmente satisfattivo, ma tardivo rispetto all'avvio della nuova iniziativa esecutiva, affermando quindi la debenza delle spese della procedura esecutiva. In cassazione il ricorrente principale ha censurato la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91, 92, 112 e 324 c.p.c. e omessa valutazione di circostanze decisive. La banca, con controricorso e ricorso incidentale, ha dedotto: a) violazione degli artt. 95, 543 e 547 c.p.c., contestando la ricostruzione del momento di inizio/perfezionamento dell'esecuzione presso terzi; b) conseguente illogicità della compensazione delle spese.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso principale e incidentale perché ha rilevato d'ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento per violazione del contraddittorio. In particolare ha affermato che, nel giudizio di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi, sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato. Poiché il terzo pignorato non risultava evocato in giudizio, la sentenza è stata dichiarata nulla e la causa è stata rimessa al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio; il giudice di rinvio/prosecuzione dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    richiamato come base dell'ordinanza di assegnazione nel precedente procedimento esecutivo; serve a descrivere il titolo azionato

  • art. 91 c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso in tema di spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    invocato nei motivi di ricorso in tema di compensazione delle spese

  • art. 95 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle spese dell'esecuzione

  • art. 102 c.p.c.

    applicato d'ufficio dalla Corte come norma violata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato; fonda il litisconsorzio necessario

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la disciplina del pignoramento presso terzi e del momento di inizio della procedura

  • art. 547 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la disciplina della dichiarazione del terzo pignorato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel ricorso principale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso principale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 6 CEDU

    evocato nella motivazione come criterio di preferenza per l'interpretazione che assicuri maggiore chiarezza, sintesi e semplicità del dettato normativo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi il terzo pignorato deve essere sempre chiamato in causa, perché è litisconsorte necessario insieme al creditore e al debitore.
  • La mancata evocazione del terzo pignorato comporta la nullità della sentenza e dell'intero procedimento per violazione del contraddittorio, rilevabile d'ufficio in cassazione.
  • Quando viene accertata la pretermissione di un litisconsorte necessario, la causa deve essere rimessa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio e l'integrazione del contraddittorio.
  • Nei giudizi esecutivi e oppositivi, la disciplina delle spese e la qualificazione del momento iniziale/perfezionativo della procedura restano assorbite se manca un contraddittore necessario.
  • In presenza di più interpretazioni possibili della disciplina processuale, va preferita quella che assicuri maggiore chiarezza e semplicità sistematica e che sia coerente con la tutela del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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