Sentenza n. 3438/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 2495/2024, depositata e resa pubblica il 16.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3847/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2495/2024, con cui il Ministero era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, chiedendo anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notifica del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo provati il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione e risultavano incontestati sia l’an sia il quantum del credito, il Collegio ha ordinato al Ministero di rilasciare al ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi € 1.000,00 complessivi. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerabile. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione della funzione della carta del docente, qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 800,00 per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il ricorso per l’ottemperanza ai giudicati formatisi sulle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento, respingendo invece la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta perché, avuto riguardo alla funzione della carta del docente quale contributo per aggiornamento e formazione e non corrispettivo, la sua applicazione è stata ritenuta manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione posta a fondamento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione consente di verificare l’esistenza del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento nei termini e con le modalità necessarie a dare integrale attuazione al giudicato, anche determinando l’importo dovuto quando il credito sia incontestato nell’an e nel quantum.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento può essere disposta contestualmente all’ordine di esecuzione, fissando il termine per l’intervento sostitutivo e individuando l’ufficio competente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, essa può essere esclusa per l’inadempimento relativo a un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione, anziché a un corrispettivo.
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