Cassazione Penale, Sentenza n. 1728/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione contro la sentenza di conferma della condanna per appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p., art. 61 n.11) relativa al periodo 20.12.2010-2013 (capo A). La ricorrente denunciava: 1) vizio di motivazione e invalidità della condizione di procedibilità per difetti formali della querela originaria (mancata autenticazione delle sottoscrizioni; querela del 28/07/2015 ritenuta irregolare) invocando la disciplina transitoria dell'art. 12 d.lgs. 36/2018; 2) errore nella qualificazione della condotta e nella valutazione dell'elemento soggettivo, sostenendo che si trattava al più di una "appropriazione indebita d'uso" senza dolo perché erano stati effettuati versamenti sul conto; 3) maturazione della prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito (doppia conforme) e ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi. In particolare: la disciplina transitoria dell'art. 12 d.lgs. 36/2018 non impedisce di riconoscere la condizione di procedibilità quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punire (anche tramite denuncia tardiva e costituzione di parte civile); la valutazione del dolo e degli elementi di fatto è questione di merito non sindacabile in cassazione e i giudici hanno motivatamente escluso la volontà di restituzione; la censura sulla prescrizione è generica e infondata (termine finale non ancora decorso e, inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce rilevazione d'ufficio di cause di non punibilità). Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; conferma della condanna (pena: 8 mesi di reclusione e multa di euro 1.800 per il capo A; sul capo B non si procedeva per difetto di querela); condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione alle parti civili di euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
d.lgs. 10/04/2018 n.36, art.12
per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; se è pendente il procedimento, il pubblico ministero ... o il giudice ... informa la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata
La Corte ha interpretato la norma in senso da evitare 'remissioni in termini' che consentano di sanare querela precedentemente irregolare: quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di instare per la punizione (anche tramite denuncia e/o costituzione di parte civile) non è necessario l'avviso ex art.12 e la condizione di procedibilità si considera sussistente.
codice penale, art.646
Norma sostanziale contestata: appropriazione indebita. La Corte ha ritenuto che gli elementi oggettivi e soggettivi del reato siano stati correttamente valutati dai giudici di merito.
codice penale, art.61 n.11
Circostanza aggravante applicata alla fattispecie (esercizio di una funzione particolare o abuso di qualità).
codice di procedura penale, art.337
Rinvio alla normativa sulla querela e sui relativi requisiti formali; la ricorrente aveva dedotto vizi formali della querela originaria (autenticità delle sottoscrizioni), ma la Corte territoriale ha ritenuto irrilevanti tali vizi alla luce della disciplina transitoria e della manifesta volontà di punire espressa dalle persone offese.
D.L. 17/03/2020 n.18, art.83 comma 4
Norma che ha disposto la sospensione di termini processuali per l'emergenza COVID-19; la sospensione è stata computata nel calcolo dei termini ai fini della prescrizione.
codice di procedura penale, art.129
Regola sulle cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce che la Cassazione rilevi d'ufficio cause di non punibilità sorte successivamente alla sentenza impugnata.
codice di procedura penale, art.616
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La disciplina transitoria dell'introduzione della procedibilità a querela (art.12 d.lgs.36/2018) va interpretata alla luce del principio di ragionevolezza: se la persona offesa ha già manifestato la volontà di punire (anche tramite denuncia o costituzione di parte civile) non è necessario un avviso formale e la condizione di procedibilità può ritenersi soddisfatta.
- Una querela irregolare o tardiva non sempre determina l'improcedibilità se, nel corso del procedimento, è stata comunque manifestata la volontà di istare per la punizione (es. costituzione di parte civile); la funzione dell'avviso ex art.12 è evitare proscioglimenti per mera formalità quando la persona offesa non è stata messa concretamente in condizione di decidere.
- Le questioni relative all'elemento soggettivo (dolo) e alla valutazione fattuale dei movimenti contabili sono tipicamente di merito: la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito è congrua e non contraddittoria.
- La prescrizione deve essere dedotta con indicazione precisa della data di maturazione; moreover, se il ricorso è inammissibile, la Corte di Cassazione non può dichiarare d'ufficio cause di non punibilità sorte dopo la sentenza impugnata.
- Il meccanismo della 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e di appello coerenti) rafforza la portata probatoria della valutazione di merito e rende più difficile il sindacato in Cassazione sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.
- Per la persona offesa che intende tutelarsi: è consigliabile, quando possibile, la costituzione tempestiva come parte civile e l'adozione di atti formali corretti (querela con requisiti di legge) per evitare contestazioni sulla procedibilità; in caso di mutamento legislativo della procedibilità, la presenza di una chiara manifestazione di volontà di punire riduce il rischio di improcedibilità.
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