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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16761/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, emesso dopo una richiesta di rimborso IVA per euro 1.100.000 presentata dalla società contribuente. L'Ufficio ha contestato la detrazione IVA, le deduzioni IRES e IRAP e ha ritenuto fittizia la compravendita di un complesso immobiliare denominato Golf Hotel 4 Torri intercorsa tra due società riconducibili al medesimo soggetto, ritenendo che il prezzo indicato nell'atto pubblico fosse superiore a quello reale. La contribuente ha sostenuto che si trattasse di operazione effettiva con prezzo reale inferiore, rettificato mediante nota di credito, e che dunque fosse legittimo il credito IVA richiesto a rimborso. Nel giudizio di rinvio la CTR ha accolto solo parzialmente l'appello, escludendo la fittizietà oggettiva e soggettiva dell'operazione ma limitando la detrazione IVA al valore ritenuto reale. Con il ricorso principale la società ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., contraddittorietà e incomprensibilità della motivazione, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto detratta un'IVA calcolata sul prezzo fittizio, mentre in dichiarazione era stata portata in detrazione solo quella calcolata sul prezzo reale. Con il ricorso incidentale l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 19, 21 e 26 del d.P.R. 633/1972 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR aveva errato nel qualificare come vera e rettificabile un'operazione che, per divergenza tra realtà economica e documentazione, doveva considerarsi inesistente; che la nota di credito non poteva operare se non vi era un'operazione reale da rettificare; che erano stati trascurati il momento di rinvenimento della nota di credito, la scrittura privata successiva, e l'erroneo uso dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro come indice di effettività dell'operazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il ricorso principale della società. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi richiamati in motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse omesso di verificare correttamente se la nota di credito fosse una rettifica consentita ex art. 26 d.P.R. 633/1972, se invece dovesse applicarsi l'art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972, e che avesse valorizzato indebitamente elementi probatori non decisivi o erroneamente letti, senza valutare in modo completo gli indizi offerti dall'Ufficio e l'onere probatorio gravante sulla contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il motivo è stato invocato dalla contribuente per lamentare omesso esame di un fatto decisivo e motivazione contraddittoria; la Corte, però, ha ritenuto assorbente e fondato il ricorso incidentale dell'Ufficio.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    richiamato come norma che subordina la detrazione IVA alla sussistenza del relativo presupposto, escluso in caso di operazioni inesistenti.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972

    "se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"

    la norma è stata interpretata nel senso che, in caso di fattura per operazione inesistente o per corrispettivo superiore al reale, l'imposta è dovuta per l'intero importo indicato e il destinatario non può detrarla o variarla, mancando il presupposto della detrazione.

  • art. 26 d.P.R. 633/1972

    la rettifica dell'IVA è ammessa solo se l'operazione fatturata è vera e reale e viene meno in tutto o in parte per una causa idonea (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o simili), con rispetto degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma e dalla giurisprudenza.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. 633/1972

    richiede che la variazione in diminuzione presupponga un'operazione imponibile effettiva e una vicenda risolutiva o riduttiva valida anche sotto il profilo formale.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 633/1972

    richiamato dall'Ufficio per sostenere che la variazione non è utilizzabile quando si tratti di operazioni inesistenti.

  • art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla contribuente come base normativa della richiesta di rimborso IVA.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate grava sul contribuente quando l'Amministrazione abbia fornito presunzioni semplici di inesistenza.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel pregresso tentativo di revocazione, dichiarato inammissibile dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la detrazione e la variazione dell'imposta sono precluse quando la fattura si riferisca a un'operazione inesistente, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo; se il documento indica un corrispettivo superiore al reale, l'imposta resta dovuta sull'importo fatturato e il cessionario non può far valere la detrazione oltre il presupposto effettivo.
  • La disciplina dell'art. 26 d.P.R. 633/1972 opera solo se l'operazione fatturata è vera e reale e successivamente viene meno, in tutto o in parte, per una causa tipica o assimilabile; non è sufficiente un mero atto interno o una scrittura privata se manca la prova della reale vicenda negoziale e del rispetto delle forme richieste.
  • Quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza dell'operazione, il giudice tributario deve valutarli complessivamente e in modo analitico prima di dare ingresso alla prova contraria del contribuente; la mera esibizione della fattura, della contabilità regolare o dei pagamenti non basta a dimostrare l'effettività dell'operazione.
  • La prova del contribuente deve essere specifica e idonea a superare gli indizi dell'Ufficio; è errato attribuire valore decisivo a circostanze non correttamente verificate o a fatti che non dimostrano realmente l'effettività dell'operazione contestata.
  • L'avviso di liquidazione o altri atti dell'Amministrazione relativi a imposte diverse non costituiscono, di per sé, prova della reale esistenza dell'operazione se risulta che tali atti siano stati annullati o comunque si riferiscano ad altri presupposti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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