Cassazione Penale, Sentenza n. 25311/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato detenuto per l'espiazione di una pena residua derivante da più sentenze di condanna per tentato furto aggravato, ricettazione e lesioni personali aggravate. L'interessato aveva già ottenuto la detenzione domiciliare ex art. 1 l. n. 199/2010 e chiedeva l'affidamento in prova al servizio sociale, allegando un domicilio idoneo e una concreta possibilità di inserimento lavorativo presso una ditta. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza valorizzando i precedenti per porto di strumenti atti a offendere, la pendenza di un procedimento per evasione e danneggiamento già definito in primo grado con condanna, e soprattutto la ritenuta mancata adesione del condannato al programma terapeutico presso il Ser.D., per via di campioni di analisi diluiti, positività al metabolita dell'alcol e mancato esito di un esame. Secondo il giudice di merito, la brevità del tempo trascorso in detenzione domiciliare e la non completa adesione al programma terapeutico impedivano di formulare il necessario giudizio prognostico positivo ex art. 47 ord. pen. Il ricorso ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di considerare il comportamento complessivamente positivo tenuto in carcere, il percorso di rivisitazione critica intrapreso, l'idoneità del domicilio e la concreta opportunità lavorativa, elementi che avrebbero dovuto essere apprezzati unitamente al resto del quadro prognostico.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio sull'affidamento in prova, il giudice deve valutare in modo concreto e complessivo tutti gli elementi rilevanti, compresa la condotta successiva al fatto e durante la detenzione, senza attribuire automaticamente rilievo decisivo ai precedenti penali, alla gravità dei reati o alla mancata piena ammissione di colpevolezza. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale è stata giudicata insufficiente perché fondata su riferimenti generici alla brevità del tempo trascorso e alla non compiuta adesione al programma terapeutico, senza confrontarsi davvero con il complesso degli elementi acquisiti, con le relazioni in atti, con l'idoneità del domicilio e con la possibilità lavorativa. Di conseguenza l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 127 c.p.p.
richiamato quale base procedurale del procedimento camerale in sede di sorveglianza
art. 666 c.p.p.
richiamato per il procedimento di sorveglianza
art. 678 c.p.p.
richiamato per la disciplina del procedimento in materia di esecuzione e sorveglianza
art. 47 ord. pen.
indicato come norma che subordina l'affidamento in prova a un giudizio prognostico favorevole di reinserimento sociale
art. 1 legge n. 199 del 2010
richiamato quale titolo della detenzione domiciliare già concessa al condannato
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato nel disclaimer finale sulla diffusione del provvedimento e sull'omissione dei dati identificativi
Massime di principio
- Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il giudice deve svolgere una valutazione prognostica concreta e complessiva, fondata su tutti gli elementi disponibili, senza limitarsi a singoli dati isolati o a formule stereotipate.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova non esiste una presunzione generale di affidabilità o inaffidabilità del condannato: il precedente penale, la gravità dei reati o le pendenze processuali non sono di per sé decisivi, ma vanno bilanciati con la condotta successiva, la situazione attuale e gli indici di recupero sociale.
- La mancata completa ammissione di colpevolezza o l'assenza di una piena confessione non possono, da sole, fondare una prognosi negativa, perché l'imputato non ha obbligo di verità e il mancato ravvedimento non può essere desunto automaticamente dal silenzio o dalla difesa della propria innocenza.
- Non è necessario che il processo rieducativo sia già compiuto in modo pieno e definitivo: è sufficiente che dagli elementi acquisiti emerga l'avvio di una positiva evoluzione personale e una ragionevole possibilità di reinserimento, idonea a giustificare la misura alternativa.
- La motivazione sul diniego dell'affidamento in prova è censurabile in cassazione quando omette di confrontarsi con il complessivo percorso del condannato, con le relazioni trattamentali e con gli elementi positivi emersi, risolvendosi in una valutazione parziale o apparente.
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