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Sentenza

Sentenza n. 376/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo - Servizio Trattamento Economico, prot. n. 807334SA/1-3-PRC del 26 settembre 2024, con il quale è stata rigettata la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diritto al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell'art. 32 del d.p.r. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza; e degli atti ad esso presupposti, conseguenti e connessi, ivi incluso il presupposto parere, di estremi sconosciuti, ivi menzionato; nonché per l’accertamento del relativo diritto.

Giustizia amministrativa202400366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del riconoscimento del riscatto gratuito, ai fini pensionistici, dei quattro anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che aveva negato l'applicazione dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo che il beneficio del riscatto gratuito degli anni di laurea dovesse essere riconosciuto anche agli ufficiali del Ruolo Speciale dei Carabinieri successivamente transitati nel Ruolo Normale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'irricevibilità del ricorso, contestandone inoltre la fondatezza. Nel corso del giudizio, tuttavia, l'Amministrazione ha adottato il decreto n. 42 del 24 marzo 2026, con il quale ha riconosciuto al ricorrente, ai fini pensionistici, i quattro anni di durata legale del corso di laurea in giurisprudenza. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente, resa prima che la causa fosse trattenuta in decisione, è stata ritenuta inequivoca e coerente con il suo comportamento processuale. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo del processo amministrativo, in base al quale il ricorrente dispone dell'azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto interesse alla decisione; in tale ipotesi il giudice deve dichiarare l'improcedibilità e non può sostituirsi d'ufficio alla valutazione della parte. Inoltre, il sopravvenuto decreto amministrativo ha attribuito integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito, determinando il superamento della questione controversa. Pur dichiarando l'improcedibilità, il TAR ha posto le spese a carico del Ministero della Difesa, ritenendo che la fondatezza delle ragioni del ricorrente fosse stata riconosciuta dal provvedimento favorevole adottato medio tempore. Le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 1092/1973

    riconoscimento ai fini pensionistici dei quattro anni di durata legale del corso di laurea in giurisprudenza

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio pensionistico richiesto e successivamente riconosciuto dall'Amministrazione con decreto sopravvenuto.

  • art. 35 c.p.a.

    la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento

    È richiamato quale espressione del principio dispositivo del processo amministrativo e della disponibilità dell'azione da parte del ricorrente.

  • art. 84 c.p.a.

    la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento ed anche nel giudizio di appello

    È richiamato, insieme all'art. 35 c.p.a., per affermare che il ricorrente può disporre dell'azione sino alla decisione della causa.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara inequivocabilmente di non avere più interesse alla decisione e non insiste per l'esame del merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza potersi sostituire alla valutazione della parte.
  • L'adozione medio tempore di un provvedimento amministrativo che attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita perseguito determina il superamento della questione controversa e giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione se il provvedimento favorevole sopravvenuto riconosce sostanzialmente la fondatezza delle ragioni del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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