CCNL Agricoltura - Contoterzisti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura) e attività affini del settore industriale e artigianale, sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi, comprese le lavorazioni connesse, le riparazioni e manutenzioni effettuate nelle officine meccaniche aziendali, i lavori e servizi di sistemazione idraulica, manutenzione agraria e forestale, manutenzione e tutela del territorio, imboschimento, creazione e manutenzione di aree verdi, frangitura di olive prevalentemente per conto terzi e, in via non prevalente, scavi meccanici, movimento terra e lavori affini.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche, cioè il contoterzismo in agricoltura, con estensione anche ad attività affini e complementari indicate dal testo contrattuale.
Validità contrattuale:
- Decorrenza: 01/01/2024
- Scadenza: 31/12/2027
Il sistema contrattuale è articolato su:
- livello nazionale, che definisce le norme generali e i minimi economici;
- contrattazione integrativa territoriale (CIT), che disciplina aspetti specifici territoriali e trattamenti economici aggiuntivi.
In assenza di contrattazione integrativa territoriale, è previsto un Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.) di 20,00 euro mensili uguale per tutti i livelli.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- CAI Agromec
Parte sindacale
- FAI-CISL
- FLAI-CGIL
- UILA-UIL
Trattamento economico
Struttura della retribuzione
Per i lavoratori a tempo indeterminato, la retribuzione è composta da:
- retribuzione nazionale conglobata mensile;
- stipendio o salario di secondo livello contrattuale previsto dalla contrattazione territoriale.
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di:
- contingenza;
- EDR confederale.
Minimi mensili nazionali con C.I.T.
Di seguito i minimi mensili nazionali con C.I.T. riportati nella sintesi di riferimento, con indicazione separata dell'E.G.R. di 20,00 euro spettante in mancanza di contrattazione integrativa territoriale.
| Livello | 01/06/2024 | 01/06/2025 | 01/06/2026 | 01/06/2027 | E.G.R. in assenza di C.I.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (ex par. 220) | 2.216,94 | 2.292,37 | 2.342,66 | 2.392,95 | 20,00 |
| 2 (ex par. 200) | 2.081,78 | 2.150,35 | 2.196,06 | 2.241,75 | 20,00 |
| 3 (ex par. 175) | 1.914,03 | 1.974,03 | 2.014,03 | 2.054,03 | 20,00 |
| 4 (ex par. 150) | 1.742,10 | 1.793,53 | 1.827,82 | 1.862,11 | 20,00 |
| 5 (ex par. 135) | 1.642,99 | 1.689,28 | 1.720,14 | 1.751,00 | 20,00 |
| 6 (ex par. 100) | 1.409,41 | 1.443,70 | 1.466,56 | 1.489,42 | 20,00 |
Minimi mensili nazionali senza C.I.T.
| Livello | 01/06/2024 | 01/06/2025 | 01/06/2026 | 01/06/2027 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.236,94 | 2.312,37 | 2.362,66 | 2.412,95 |
| 2 | 2.101,78 | 2.170,35 | 2.216,06 | 2.261,77 |
| 3 | 1.934,03 | 1.994,03 | 2.034,03 | 2.074,03 |
| 4 | 1.762,10 | 1.813,53 | 1.847,82 | 1.882,11 |
| 5 | 1.662,99 | 1.709,28 | 1.740,14 | 1.771,00 |
| 6 | 1.429,41 | 1.463,70 | 1.486,56 | 1.509,42 |
Aumenti retributivi mensili
| Parametro | Livello | 01/06/2024 | 01/06/2025 | 01/06/2026 | 01/06/2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1 | 100,57 | 75,43 | 50,29 | 50,29 |
| 200 | 2 | 91,43 | 68,57 | 45,71 | 45,71 |
| 175 | 3 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 |
| 150 | 4 | 68,57 | 51,43 | 34,29 | 34,29 |
| 135 | 5 | 61,71 | 46,29 | 30,86 | 30,86 |
| 100 | 6 | 45,71 | 34,29 | 22,86 | 22,86 |
Operai a tempo determinato per attività stagionali agricole: retribuzione oraria
Per gli operai a tempo determinato delle attività stagionali agricole spetta, oltre al minimo, il terzo elemento pari al 30,44% della retribuzione (minimo contrattuale nazionale e salario integrativo territoriale).
Decorrenza 01/06/2024
| Livello | Minimo orario senza C.I.T. | 3° elemento 30,44% | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 12,44 | 3,79 | 16,23 |
| 3 | 11,45 | 3,49 | 14,94 |
| 4 | 10,43 | 3,17 | 13,60 |
| 5 | 9,84 | 3,00 | 12,84 |
| 6 | 8,46 | 2,58 | 11,04 |
Decorrenza 01/06/2025
| Livello | Minimo orario senza C.I.T. | 3° elemento 30,44% | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 12,84 | 3,91 | 16,75 |
| 3 | 11,80 | 3,59 | 15,39 |
| 4 | 10,73 | 3,27 | 14,00 |
| 5 | 10,12 | 3,08 | 13,20 |
| 6 | 8,66 | 2,64 | 11,30 |
Decorrenza 01/06/2026
| Livello | Minimo orario senza C.I.T. | 3° elemento 30,44% | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 13,11 | 3,99 | 17,10 |
| 3 | 12,04 | 3,66 | 15,70 |
| 4 | 10,94 | 3,33 | 14,27 |
| 5 | 10,30 | 3,14 | 13,44 |
| 6 | 8,80 | 2,68 | 11,48 |
Decorrenza 01/06/2027
| Livello | Minimo orario senza C.I.T. | 3° elemento 30,44% | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 13,38 | 4,07 | 17,45 |
| 3 | 12,27 | 3,73 | 16,00 |
| 4 | 11,14 | 3,39 | 14,53 |
| 5 | 10,48 | 3,19 | 13,67 |
| 6 | 8,93 | 2,72 | 11,65 |
Mensilità aggiuntive
- 14 mensilità per i lavoratori a tempo indeterminato.
- 13ª da corrispondere entro il 15 dicembre.
- 14ª da corrispondere entro il 15 luglio.
- Per gli operai a tempo determinato il trattamento per ferie, festività, 13ª e 14ª è ricompreso nel terzo elemento.
Divisori contrattuali
- Divisore orario: 169
- Divisore giornaliero: 26
- Numero mensilità: 14
Premio di continuità professionale
Premio annuo collegato alla permanenza del lavoratore nella stessa azienda:
| Anzianità | Importo annuo |
|---|---|
| 5 anni | 50 euro |
| 10 anni | 150 euro |
| 15 anni | 180 euro |
Può essere erogato:
- mensilmente;
- oppure in unica soluzione nel mese di settembre.
Nei territori in cui il premio sia già disciplinato a livello territoriale, spetta solo l'eventuale differenza rispetto al valore nazionale.
Trasferte e missioni
Spetta il rimborso a piè di lista delle spese di vitto, alloggio, viaggio e simili, previa documentazione.
Inoltre, il viaggio dalla sede aziendale al fondo/terreno e ritorno dà diritto a una indennità forfettaria di trasferta per ogni giornata di effettiva prestazione, non inferiore a:
| Distanza | Indennità giornaliera |
|---|---|
| fino a 15 km | 16,00 euro |
| da 16 a 30 km | 28,00 euro |
| da 31 a 50 km | 38,00 euro |
| oltre 50 km | 44,00 euro |
Per le aree metropolitane, la distanza si calcola dalla sede dell'azienda.
TFR
- Tempo indeterminato: secondo la disciplina legale della L. 297/1982.
- Operaio a tempo determinato: pari al 9% della retribuzione nazionale conglobata, del salario di secondo livello e delle ore di lavoro non ordinario svolte in modo non occasionale.
- Il TFR non si calcola sul terzo elemento.
Orario di lavoro
- Orario normale: 39 ore settimanali.
- Distribuzione giornaliera:
- su 5 giorni: 7 ore e 48 minuti;
- su 6 giorni: 6 ore e 30 minuti.
La contrattazione integrativa territoriale può distribuire l'orario entro il limite massimo di:
- 48 ore settimanali;
- per 24 settimane nell'anno;
- su 6 giorni lavorativi per settimana.
È ammesso lavoro straordinario fino a 300 ore annue.
Banca ore / flessibilità
Le parti possono concordare la trasformazione delle ore di straordinario in riposi compensativi. Le maggiorazioni sono comunque pagate nel mese di effettuazione dello straordinario. I riposi compensativi devono essere fruiti:
- entro 18 mesi dall'accantonamento;
- per i lavoratori a termine, durante il rapporto di lavoro.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro straordinario feriale | 29% |
| Lavoro notturno | 40% |
| Lavoro festivo diurno | 40% |
| Lavoro straordinario festivo | 50% |
| Lavoro notturno festivo | 60% |
Definizioni
- Lavoro notturno: dalle 22:00 alle 06:00.
- Lavoro festivo: quello svolto nei giorni festivi previsti dal contratto.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ferie
- 26 giornate annue, corrispondenti a 169 ore.
- Se l'orario è distribuito su 5 giorni, spettano 22 giornate (sabato escluso).
- Le ferie devono essere godute di regola nell'anno di maturazione; per esigenze eccezionali possono essere completate entro 18 mesi dal 31 dicembre dell'anno di maturazione.
Ex festività soppresse
Per ciascuna delle 4 festività soppresse spetta:
- una ulteriore giornata di paga ordinaria;
- oppure, in alternativa, una giornata di riposo compensativo.
Permessi ulteriori
- Permessi per lutto: 3 giorni lavorativi per evento in caso di decesso del coniuge, convivente o parente/affine entro il secondo grado.
- Permessi al padre per nascita del figlio: 2 giorni retribuiti.
- Permessi formativi: 12 ore annue retribuite per corsi di formazione, entro il limite del 5% della forza occupata contemporaneamente.
- Diritto allo studio/formazione: fino a 200 ore nel triennio, fruibili anche in un anno entro 150 ore, alle condizioni contrattuali.
Assenze: malattia, infortunio, maternità
Malattia
Periodo di comporto
- Operai: 180 giorni nell'anno (dal 01/01 al 31/12).
- Impiegati:
| Anzianità di servizio | Comporto |
|---|---|
| inferiore a 5 anni | 6 mesi |
| da 5 a 10 anni | 10 mesi |
| oltre 10 anni | 12 mesi |
Trattamento economico
Operai:
- 90% della normale retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni;
- dal 4° al 180° giorno integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera.
- Per gli operai a tempo determinato, la disciplina si applica per malattie di durata superiore a 6 giorni.
Impiegati:
| Anzianità presso l'azienda | Intero stipendio | Mezzo stipendio |
|---|---|---|
| inferiore a 5 anni | 3 mesi | 3 mesi |
| da 5 a 10 anni | 5 mesi | 5 mesi |
| oltre 10 anni | 6 mesi | 6 mesi |
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Conservazione del posto
- Operai: fino alla guarigione clinica o cessazione dell'inabilità temporanea.
- Impiegati: fino alla guarigione.
Trattamento economico
Operai:
- intera retribuzione per il giorno dell'infortunio;
- 100% della retribuzione per i 3 giorni successivi;
- dal 4° al 180° giorno integrazione dell'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione giornaliera.
Impiegati:
| Anzianità presso l'azienda | Intero stipendio | Mezzo stipendio |
|---|---|---|
| inferiore a 5 anni | 3 mesi | 3 mesi |
| da 5 a 10 anni | 5 mesi | 5 mesi |
| oltre 10 anni | 6 mesi | 6 mesi |
Maternità e congedo parentale
- Per i 5 mesi di astensione obbligatoria, il datore garantisce e anticipa il 100% della retribuzione.
- Per il congedo parentale, il contratto prevede integrazione fino al 100% della retribuzione per un massimo di 1 mese, se richiesto dal genitore.
Periodo di prova
Tempo indeterminato
| Qualifica | Livelli | Periodo di prova |
|---|---|---|
| Operai | 2, 3 e 4 | 27 giorni lavorativi |
| Operai | 5 | 15 giorni lavorativi |
| Operai | 6 | 12 giorni lavorativi |
| Impiegati | 1, 2 e 3 | 60 giorni lavorativi |
| Impiegati | 4 e 5 | 30 giorni lavorativi |
Tempo determinato e stagionali
Operai:
- 15 giorni di effettivo lavoro per livelli 2, 3 e 4;
- 10 giorni di effettivo lavoro per livello 5;
- 5 giorni di effettivo lavoro per livello 6.
I periodi sono dimezzati se il lavoratore ha già prestato servizio presso la stessa impresa nel triennio, a parità di mansioni e qualifica.
Per assunzioni inferiori a 2 mesi: 2 giorni di effettivo lavoro.
Impiegati:
- 8 giorni di effettivo lavoro per livelli 1, 2 e 3;
- 6 giorni di effettivo lavoro per livelli 4 e 5.
Rapporto a tempo determinato e stagionali
È ammessa l'assunzione a termine nei casi indicati dal contratto, tra cui:
- attività stagionali;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- opere o servizi straordinari o occasionali;
- lavori di breve durata, saltuari o per fase lavorativa.
Durata e limiti
- durata massima complessiva: 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi;
- possibile un ulteriore contratto una sola volta per massimo 10 mesi, presso la sede competente con assistenza sindacale.
Limiti numerici
Il numero massimo dei lavoratori a termine si individua prendendo:
- le giornate complessive lavorate nell'anno precedente;
- divise per 270;
- applicando al risultato il 5%.
L'eventuale frazione si arrotonda all'unità superiore. Se il calcolo porta a meno di 7 unità, l'azienda può comunque avere fino a 7 lavoratori a termine.
Diritto di precedenza
- Se il lavoratore ha prestato attività per oltre 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 16 mesi.
- La volontà deve essere manifestata entro 6 mesi dalla cessazione.
- Per le attività stagionali, il diritto di precedenza riguarda nuove assunzioni a termine per le medesime attività; la volontà va espressa entro 3 mesi dalla cessazione.
Trasformazione a tempo indeterminato
Gli operai a termine che abbiano effettuato presso la stessa azienda 180 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello finale | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo | Durata complessiva |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 36 mesi |
| 3 | 10 mesi | 10 mesi | 10 mesi | 30 mesi |
| 4 e 5 | 24 mesi | - | - | 24 mesi |
Retribuzione / inquadramento
- nel primo periodo: 2 livelli sotto quello finale;
- nel secondo periodo: 1 livello sotto quello finale;
- nel terzo periodo: al livello di destinazione finale.
Formazione
- 40 ore medie annue di formazione tecnico-professionale;
- riducibili a 30 ore se il lavoratore possiede titolo di studio coerente.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.
Lavoro supplementare
Massimo 10% dell'orario settimanale concordato. Nel part-time orizzontale: massimo 1 ora giornaliera.
Maggiorazioni lavoro supplementare
| Prestazione | Maggiorazione |
|---|---|
| Feriale entro i limiti | 27% |
| Festivo o notturno entro i limiti | 40% |
| Festivo notturno entro i limiti | 60% |
| Oltre i limiti | 50% |
Clausole flessibili / elastiche
Le ore prestate in applicazione delle clausole sono retribuite con maggiorazione del 50%.
Classificazione del personale
Il sistema di classificazione è articolato in 6 livelli:
- Livello 6: operai comuni;
- Livello 5: operai con specifiche conoscenze e impiegati di prima assunzione in mansioni semplici;
- Livello 4: operai specializzati con autonomia e impiegati tecnico-amministrativi esecutivi;
- Livello 3: conducenti addetti ad almeno due macchine operatrici, addetti fitosanitari abilitati, impiegati con competenze specialistiche;
- Livello 2: operai altamente qualificati e impiegati con particolare competenza professionale;
- Livello 1: impiegati con elevata autonomia e notevole esperienza.
Preavviso
Tempo indeterminato
-
Operai:
- licenziamento: 2 mesi;
- dimissioni: 1 mese.
-
Impiegati:
| Anni di servizio | Livelli 5 e 4 | Livelli 3, 2 e 1 |
|---|---|---|
| fino a 5 anni | 1 mese | 2 mesi |
| oltre 5 fino a 10 anni | 2 mesi | 3 mesi |
| oltre 10 anni | 3 mesi | 4 mesi |
Tempo determinato e stagionali
- Operai:
- 5 giorni lavorativi se il contratto è inferiore a 6 mesi;
- 8 giorni lavorativi se il contratto è superiore a 6 mesi.
- Impiegati: 20 giorni lavorativi.
Altri istituti rilevanti
Previdenza complementare
Il fondo di riferimento è Alifond. Contribuzioni previste per gli aderenti:
- 1% a carico azienda;
- 1% a carico lavoratore;
- quota TFR secondo la disciplina prevista dal contratto e dalla normativa.
Salute e sicurezza
Il contratto disciplina in modo articolato:
- sorveglianza sanitaria;
- RLS;
- dotazioni di protezione;
- pause e soste per lavori nocivi;
- comitati paritetici e organismi territoriali.
Per i lavoratori esposti a fattori di nocività è previsto che a ogni ora effettuata in tali condizioni corrisponda una sosta retribuita di 20 minuti.
Contributo di assistenza contrattuale
È previsto un contributo dello 0,50% della retribuzione giornaliera:
- 0,25% a carico del lavoratore;
- 0,25% a carico del datore di lavoro.
L'accordo del 19/06/2024 ha previsto, nelle more di un possibile sistema di riscossione tramite INPS, la costituzione di un conto corrente dedicato e di un Comitato CAC di comparto.
Sintesi finale operativa
Il rinnovo 2024-2027 del CCNL Agricoltura - Contoterzisti conferma una disciplina distinta per operai e impiegati, con forte ruolo della contrattazione territoriale. Sul piano economico risultano centrali:
- i nuovi minimi mensili dal 01/06/2024 al 01/06/2027;
- l'E.G.R. di 20,00 euro in assenza di C.I.T.;
- il terzo elemento del 30,44% per gli operai a tempo determinato;
- il premio di continuità professionale;
- le indennità di trasferta per fasce chilometriche.
Sul piano normativo, i punti più significativi sono:
- orario settimanale di 39 ore;
- ferie annue di 26 giornate / 169 ore;
- ampia disciplina di malattia, infortunio e maternità;
- regole specifiche su lavoro a termine, stagionalità, part-time e apprendistato;
- sistema di preavvisi differenziato per qualifica, livello e anzianità.
Accordi e rinnovi
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