Sentenza n. 11327/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-adottato in data 30 luglio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 19 novembre 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato sulla condanna penale del coniuge convivente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego traeva origine dalla condanna del coniuge convivente, pronunciata nel 2009 per violenza sessuale aggravata, relativa a fatti risalenti al 1999. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per inadeguatezza dell’istruttoria, carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, irragionevolezza ed erroneità dei presupposti, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe potuto fondare il diniego su un precedente penale altrui, risalente e oggetto di riabilitazione, senza valutare adeguatamente la propria condotta, integrazione sociale e situazione economica e lavorativa. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. L’interessata aveva inoltre presentato osservazioni a seguito del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del diniego. Il Collegio ha ritenuto che la condanna del coniuge convivente per un reato di particolare gravità costituisca un indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione del nucleo familiare nella comunità nazionale, rilevante nel giudizio complessivo e prognostico rimesso all’Amministrazione. La circostanza che il precedente riguardi il coniuge, e non la richiedente, non viola il principio di personalità della responsabilità penale, poiché il diniego non attribuisce alla ricorrente alcuna responsabilità penale, ma valuta il contesto familiare e i possibili effetti dell’acquisto della cittadinanza sui familiari, anche in relazione alla disciplina dell’espulsione. Il decorso del tempo, anche oltre il periodo decennale di osservazione, non esclude di per sé la rilevanza di fatti criminosi particolarmente gravi. Neppure la riabilitazione penale impedisce la valutazione amministrativa del fatto storico quale elemento indicativo della personalità e dell’affidabilità del contesto familiare. Il giudice ha inoltre distinto autonomamente la valutazione amministrativa da quella penale, ammettendo che i medesimi fatti possano assumere diversa rilevanza nei diversi settori dell’ordinamento. La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di pericolosità della ricorrente sono state ritenute condizioni ordinarie e necessarie per il soggiorno legale, ma non sufficienti per ottenere la cittadinanza. L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione dell’integrazione e dell’adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La residenza legale decennale è un requisito necessario per la concessione della cittadinanza, da valutare non solo quantitativamente, in termini di durata, ma anche qualitativamente, attraverso un periodo di osservazione della condotta e dell’integrazione del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito alla richiedente di presentare osservazioni, che l’Amministrazione ha valutato e ritenuto non idonee a superare gli elementi ostativi.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
La disciplina dell’impossibilità di espellere determinati familiari del cittadino italiano rileva nel giudizio amministrativo sugli effetti indiretti che la concessione della cittadinanza può produrre sul nucleo familiare.
art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992
La soglia di pena prevista per determinati reati individua l’area dei reati immediatamente ostativi alla cittadinanza iure matrimonii; tale riferimento è stato valorizzato come indice della particolare gravità del reato commesso dal familiare.
art. 5 legge n. 91/1992
La cittadinanza iure matrimonii può essere preclusa dalla ricorrenza di reati immediatamente ostativi, anche quando il richiedente vanti, in tale diverso procedimento, una posizione di diritto soggettivo.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La stabile presenza e l’inserimento lavorativo sono condizioni ordinarie richieste per l’ingresso e il soggiorno legale, non elementi di per sé sufficienti per la naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La regolarità della posizione di soggiorno e l’integrazione minima costituiscono presupposti ordinari del soggiorno, ma non dimostrano da soli il grado qualitativo di integrazione richiesto per la cittadinanza.
artt. 609-bis e 609-ter c.p.
La condanna per violenza sessuale aggravata è stata considerata un fatto criminoso di particolare gravità, idoneo a incidere sulla valutazione prognostica dell’affidabilità del nucleo familiare.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l’Amministrazione può valutare, nell’ambito del giudizio complessivo sull’integrazione e sull’affidabilità del richiedente, anche condotte penalmente rilevanti riferibili al coniuge convivente, quando esse siano sintomatiche della situazione del nucleo familiare e dei possibili effetti dell’acquisto della cittadinanza.
- La valutazione amministrativa della condotta e dell’affidabilità ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: il medesimo fatto può assumere rilevanza amministrativa anche secondo criteri e finalità diversi da quelli propri del processo penale.
- Il mero decorso del tempo, anche oltre il decennio anteriore alla domanda, non elimina automaticamente la rilevanza di fatti criminosi particolarmente gravi nel giudizio prognostico sull’integrazione e sull’affidabilità del richiedente o del suo nucleo familiare.
- La riabilitazione penale non impedisce all’Amministrazione di considerare il fatto storico sottostante come elemento valutabile nel procedimento di concessione della cittadinanza, purché esso sia inserito in una motivazione complessiva e prognostica.
- La stabile occupazione, l’integrazione sociale ordinaria e l’assenza di pericolosità del richiedente costituiscono condizioni minime o presupposti ordinari del soggiorno legale, ma non sono, da sole, sufficienti a dimostrare l’adeguato grado qualitativo di integrazione richiesto per la concessione della cittadinanza.
- La concessione della cittadinanza, quale espressione del potere valutativo dello Stato di ampliare la propria comunità politica, richiede che non residuino dubbi significativi sull’affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, anche in chiave prognostica.
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