Cassazione Penale, Sentenza n. 42574/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva accolto la domanda di estradizione avanzata dalla Svizzera per il reato di traffico illecito di stupefacenti; il ricorrente contestava la mancanza di chiarezza del fatto contestato e l'insufficienza della documentazione prodotta dallo Stato richiedente, sostenendo che la Corte di appello si era limitata a riportare l'imputazione svizzera senza motivare adeguatamente i "gravi indizi" a suo carico (in particolare criticando i verbali di interrogatorio delle coindagate Hasanaj e Femminella)
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva adeguatamente indicato la fattispecie contestata (traffico illecito di circa 9.250 grammi di cocaina, importata dall'Italia e destinata alla vendita in Svizzera nel periodo gennaio 2020 - dicembre 2021) e aveva svolto il controllo limitato richiesto nelle procedure estradizionali basate su convenzione: verificare che la documentazione evocasse le ragioni per ritenere probabile la commissione del reato nello Stato richiedente, senza rielaborare o riconsiderare criticamente il materiale probatorio. Il ricorso, che sosteneva una valutazione del merito probatorio di singole fonti, è stato dunque respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con la precisazione che il ricorso non è ritenuto presentato con "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'impugnazione ai motivi consentiti nelle disposizioni transitorie; qui utilizzato per indicare i limiti del ricorso in cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020) e succ. modd.
Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in mancanza di richiesta di discussione orale
art. 705, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata per distinguere il diverso regime probatorio: nel procedimento di estradizione basato su convenzione lo Stato richiesto non valuta autonomamente i "gravi indizi" come nel rito previsto dall'art. 705
art. 616 cod. proc. pen.
Autorità che consente la condanna alle spese e la liquidazione di somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di €3.000
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007; Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019)
Principio consolidato secondo cui, in presenza di convenzione che non impone allo Stato richiesto una valutazione propria dei "gravi indizi", il controllo deve essere più che formale: occorre che la documentazione allegata evochi le ragioni per le quali lo Stato richiedente ha ritenuto probabile la responsabilità dell'estradando, senza però che lo Stato richiesto rielabori criticamente il materiale probatorio
Massime di principio
- Se l'estradizione è richiesta in base a una convenzione che non impone allo Stato richiesto una valutazione autonoma dei "gravi indizi", il controllo italiano è limitato a verificare che la documentazione evocando le ragioni della probabilità della responsabilità: non è consentito riconsiderare il merito probatorio o attribuire diverso valore probatorio a singole fonti
- La domanda di estradizione deve contenere una ricostruzione minima e comprensibile dei fatti per i quali si chiede l'estradizione; tuttavia la Corte d'appello può ritenere sufficiente l'indicazione operata dallo Stato richiedente se la documentazione allegata (telefonate, intercettazioni, indagini di p.g., collaborazioni, ecc.) consente di comprendere le ragioni dell'accusa
- Per contrastare con successo una richiesta di estradizione non basta criticare il valore probatorio di singoli atti prodotti dallo Stato richiedente: occorre dimostrare l'assenza di qualsiasi base indiziaria o vizi procedurali rilevanti nella documentazione
- Il ricorso in cassazione contro decisioni che autorizzano estradizione può essere dichiarato inammissibile se rientra nei limiti dei controlli consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla giurisprudenza; il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non vi sia colpa nella proposizione del ricorso
- In fase di difesa contro una richiesta estradizionale è utile focalizzarsi su eventuali carenze formali o sostanziali della documentazione che rendano impossibile ricostruire il nucleo fattuale contestato o su profili di diritto (es. estradizione vietata per determinati motivi) piuttosto che su contestazioni sul peso probatorio di singoli elementi
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