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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-387/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024. — C contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 15, paragrafo 2, lettera b) – Trattenimento di un cittadino di un paese terzo ai fini dell’allontanamento – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 9 – Trattenimento di un richiedente protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 28, paragrafo 2 – Trattenimento ai fini del trasferimento – Illegittimità del trattenimento – Articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-387/24 PPU

Giurisprudenza europea62024CJ0387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il caso di un cittadino di paese terzo trattenuto prima per fini Dublino III e poi, senza interruzione, per rimpatrio ex direttiva 2008/115. Stabilisce che l’illegittimità del primo trattenimento non travolge automaticamente il secondo, se quest’ultimo è autonomamente legittimo. Resta ferma l’esigenza che ogni trattenimento rispetti rigorosamente i presupposti di legge e sia immediatamente cessato quando tali presupposti manchino.

Illegittimità di un primo trattenimento Dublino III e obbligo di liberazione in presenza di un successivo trattenimento ai fini del rimpatrio ex direttiva 2008/115

La questione giuridica

Se, alla luce dell’articolo 6 e dell’articolo 47 della Carta, l’autorità giudiziaria debba sempre disporre l’immediata liberazione della persona trattenuta quando, nel corso di una sequenza ininterrotta di misure restrittive consecutive, un precedente trattenimento disposto ai fini del trasferimento Dublino III sia divenuto illegittimo, anche se la persona è attualmente trattenuta validamente in base a una nuova misura adottata ai fini del rimpatrio ex direttiva 2008/115.

Principio di diritto

L’illegittimità di una misura di trattenimento adottata ai fini del trasferimento di un richiedente protezione internazionale ai sensi del regolamento Dublino III non impone, di per sé, il rilascio immediato quando, senza interruzione della privazione della libertà, sia intervenuta una successiva misura di trattenimento valida ai sensi della direttiva 2008/115 per il rimpatrio di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è divenuto irregolare. Le direttive 2008/115 e 2013/33, nonché il regolamento Dublino III, letti alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta, non ostano quindi a una normativa nazionale che non preveda un obbligo del giudice di liberare la persona solo perché la precedente misura è diventata illegittima, se il trattenimento attuale ha un autonomo e valido fondamento giuridico.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Illegittimità di un primo trattenimento Dublino III e obbligo di liberazione in presenza di un successivo trattenimento ai fini del rimpatrio ex direttiva 2008/115

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale d’urgenza dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond, nell’ambito di una controversia relativa alla legittimità di due misure di trattenimento consecutive applicate a un cittadino di paese terzo nei Paesi Bassi.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, indicato come C, è stato inizialmente trattenuto il 2 maggio 2024 ai sensi dell’articolo 59a, paragrafo 1, della legge neerlandese sugli stranieri, per il suo trasferimento verso la Spagna quale Stato membro competente ai sensi del regolamento Dublino III. Dopo che le autorità spagnole avevano respinto la richiesta di presa in carico, il Segretario di Stato ha adottato il 17 maggio 2024 una decisione di rimpatrio verso il Marocco e, immediatamente dopo, una seconda misura di trattenimento ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della stessa legge.

Il giudice del rinvio osserva che, secondo la prassi nazionale, l’illegittimità della prima misura non incide, in linea di principio, sulla legittimità della seconda misura. Tuttavia, la normativa dell’Unione prevede il rilascio "immediato" quando il trattenimento è illegittimo, e il giudice chiede se ciò non imponga la liberazione della persona anche quando l’illegittimità abbia riguardato solo il trattenimento precedente, nell’ambito di una privazione della libertà ininterrotta.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33 e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, letti alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta, ostino a una disciplina nazionale che non impone al giudice di disporre il rilascio del trattenuto quando una precedente misura di trattenimento, ormai cessata o sostituita, era divenuta illegittima.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • la direttiva 2008/115, in particolare l’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
  • la direttiva 2013/33, in particolare gli articoli 8 e 9;
  • il regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare l’articolo 28, paragrafi 2, 3 e 4;
  • gli articoli 6 e 47 della Carta.

Rileva inoltre che l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento Dublino III rinvia espressamente alle garanzie dell’articolo 9 della direttiva 2013/33 per il trattenimento disposto ai fini del trasferimento.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il trattenimento di un cittadino di paese terzo costituisce una grave ingerenza nel diritto alla libertà di cui all’articolo 6 della Carta e che, proprio per tale ragione, esso è rigorosamente disciplinato dal diritto dell’Unione. Quando i presupposti di legittimità non sono o non sono più soddisfatti, il legislatore dell’Unione impone il rilascio immediato dell’interessato.

Tuttavia, la Corte distingue nettamente i regimi giuridici applicabili:

  • il trattenimento ai fini del rimpatrio ex direttiva 2008/115;
  • il trattenimento del richiedente protezione internazionale ex direttiva 2013/33;
  • il trattenimento ai fini del trasferimento Dublino III.

Secondo la Corte, un richiedente protezione internazionale non può essere contemporaneamente trattenuto sotto il regime della direttiva 2008/115 e sotto quello della direttiva 2013/33 o del regolamento Dublino III, ma una misura di trattenimento ex direttiva 2008/115 può intervenire successivamente al termine di un trattenimento disposto per ragioni di asilo o trasferimento, una volta venuto meno lo status di richiedente protezione internazionale.

Ne consegue che l’illegittimità della prima misura di trattenimento, adottata in base al regolamento Dublino III, non incide di per sé sulla legittimità della seconda misura, adottata ai fini del rimpatrio ex direttiva 2008/115, se quest’ultima poggia su un autonomo e valido fondamento giuridico. In simili circostanze, l’autorità giudiziaria non è tenuta a ordinare il rilascio immediato della persona solo perché la precedente misura era divenuta illegittima.

La Corte respinge anche l’argomento fondato sull’articolo 47 della Carta: la tutela giurisdizionale effettiva richiede che il giudice possa esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto relativi alla legittimità del trattenimento e, se necessario, ordinare il rilascio; ma non impone il rilascio quando il trattenimento attualmente in corso è legittimo per altro e autonomo titolo. L’eventuale risarcimento del danno per il trattenimento illegittimo resta una forma di tutela, senza che ciò comporti automaticamente l’inefficacia della successiva misura valida.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/115, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33 e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, letti alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta, non ostano a una normativa nazionale che non prevede l’obbligo del giudice di disporre il rilascio di un cittadino di paese terzo trattenuto ai fini del rimpatrio, solo perché in precedenza era stato trattenuto ai fini del trasferimento Dublino III e non era stato liberato immediatamente dopo la constatazione dell’illegittimità di quest’ultima misura.

Principi affermati

La sentenza chiarisce che:

  • ogni trattenimento deve essere autonomamente legittimo e conforme ai requisiti del relativo regime giuridico;
  • l’illegittimità di una misura di trattenimento precedente non travolge automaticamente una successiva misura valida, se fondata su diversa base normativa;
  • il diritto al rilascio immediato opera quando il trattenimento attuale è illegittimo, non quando solo una misura antecedente lo era stata;
  • l’articolo 47 della Carta garantisce un controllo effettivo della legittimità, ma non impone la liberazione di chi sia validamente trattenuto sulla base di un autonomo titolo giuridico.

Come è indicizzato

Materieimmigrazione e rimpatrioasilo e protezione internazionaletrattenimento amministrativoprocedimento dublinotutela giurisdizionale effettiva

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