Sentenza del 30/09/2015 n. 19419 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione aveva recuperato maggiore IRPEG, maggiore IRAP e l'IVA detratta su fatture emesse dalla G. s.r.l., ritenuta una società fittizia priva di struttura materiale e utilizzata come interposta tra il reale fornitore e la contribuente. La contribuente sosteneva l'effettività degli acquisti, dei pagamenti e delle fatture, contestava l'accertamento induttivo e deduceva vizi di motivazione, richiamando anche l'assoluzione penale dell'amministratore della G. s.r.l. La Corte ha ritenuto irrilevanti tali elementi ai fini IVA, ma ha riconosciuto che, per le imposte dirette, i costi di operazioni soggettivamente inesistenti possono essere deducibili se rispettano i requisiti fiscali previsti dalla legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero e ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo, quinto e sesto motivo per quesiti incongrui o perché non coglievano la ratio decidendi. Ha accolto, nei limiti precisati, il primo e il quarto motivo. In materia di IVA ha confermato la legittimità del recupero: l'operazione era soggettivamente inesistente, poiché la G. s.r.l. non disponeva di una struttura idonea e la contribuente, avuto riguardo alla natura deperibile delle carni e ai rapporti diretti con il fornitore, non poteva presumibilmente ignorare l'interposizione fittizia. Quanto alle imposte dirette, la sentenza è stata cassata e rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà verificare se i costi fossero effettivi, inerenti, di competenza, certi e determinati o determinabili, oltre a regolare le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1
Il presupposto della detrazione dell'IVA è l'effettuazione dell'operazione; tale presupposto manca anche quando i soggetti effettivi dell'operazione non coincidono con quelli indicati nella fattura.
L'IVA indicata in una fattura non è detraibile se il soggetto che l'ha emessa non è il reale cedente o prestatore. In caso di operazione soggettivamente inesistente, il cessionario deve dimostrare la propria buona fede, soprattutto quando esistono elementi oggettivi che rendono riconoscibile l'interposizione fittizia.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40
La Corte ha esaminato la censura relativa alla legittimità dell'accertamento induttivo, ma l'accoglimento dei motivi è stato limitato alla disciplina della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, convertito dalla Legge n. 44 del 2012
Sono deducibili i costi e le spese relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo che siano privi dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure siano direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.
La disciplina, applicabile retroattivamente quando più favorevole, separa il trattamento dell'IVA da quello delle imposte dirette: anche un costo connesso a un'operazione soggettivamente inesistente può essere dedotto se è realmente sostenuto e fiscalmente inerente, salvo le specifiche cause di indeducibilità.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono individuare con precisione la violazione di legge o il vizio motivazionale e devono confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 378
La memoria depositata in prossimità dell'udienza ha funzione meramente illustrativa e non può introdurre nuovi fatti o integrare le carenze del ricorso.
Massime di principio
- Quando una fattura proviene da una società priva di struttura, personale o mezzi compatibili con l'attività dichiarata, ciò può costituire un forte indizio di operazione soggettivamente inesistente e di interposizione fittizia.
- Per detrarre l'IVA non basta dimostrare che la merce è stata realmente acquistata e pagata: occorre che il soggetto indicato in fattura sia il reale fornitore o prestatore. Se emergono indizi oggettivi di frode, il contribuente deve dimostrare di aver adottato tutte le ragionevoli precauzioni e di essere stato incolpevolmente in buona fede.
- La regolare contabilità, i pagamenti tracciabili, i documenti di trasporto e l'effettiva entrata della merce non provano necessariamente la correttezza soggettiva del fornitore, perché possono coesistere con una fatturazione riferita a un soggetto fittiziamente interposto.
- L'assoluzione penale dell'amministratore della società emittente non produce automaticamente effetti nel processo tributario, soprattutto se non è dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza e se gli elementi penali non sono stati specificamente esaminati.
- Ai fini delle imposte dirette, l'inesistenza soggettiva dell'operazione non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo: il costo può essere dedotto se effettivamente sostenuto, inerente, di competenza, certo e determinato o determinabile, salvo il diretto collegamento con un delitto non colposo nei casi previsti dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione i motivi e i quesiti devono essere specifici, collegati ai fatti della causa e alla ratio decidendi; quesiti astratti o formulati come richieste generiche di valutazione delle prove comportano l'inammissibilità.
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