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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1454/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di competenza per territorio del Tribunale di Genova, con contestazione della valutazione del luogo di immissione sul mercato; 2) vizio di motivazione sulla determinazione del momento consumativo del reato e mancata declaratoria di estinzione per prescrizione (fatture e cessioni riferite a gennaio-ottobre 2017, ultima fattura 6/10/2017; cessioni da Fissore a "Mister Brico" 6/3/2017 e 28/8/2017); 3) violazione di legge e vizio di motivazione perché l'art. 16 d.lgs. 133/2009 sarebbe un "reato proprio" riservato a fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle e non applicabile al ruolo svolto dalla società "C.A.M. International s.r.l.", che si limitava a confezionare/travasare e distribuire (distributore); 4) violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo (contestata responsabilità per colpa per mancati controlli e mancato ritiro dal mercato), deducendo che erano state eseguite verifiche basate sulla scheda di sicurezza e che non esisteva obbligo di analisi chimiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in particolare per il terzo motivo, ritenendo che l'art. 16 d.lgs. n. 133/2009 sia un reato proprio applicabile esclusivamente al "fabbricante", all'"importatore", al "rappresentante esclusivo" e all'"utilizzatore a valle" come definiti dal regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), mentre il "distributore" — figura che la sentenza di primo grado stessa aveva qualificato come quella esercitata dalla "C.A.M. International s.r.l." — è escluso dall'ambito soggettivo della norma incriminatrice. Perciò è stata dichiarata l'insussistenza del fatto tipico e pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio con formula assolutoria. La Corte ha precisato che questa decisione rende superfluo l'esame delle altre censure (competenza territoriale, prescrizione, elemento soggettivo), osservando comunque che, se fosse stata accolta l'eccezione di incompetenza per territorio, i fatti sarebbero verosimilmente estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 14 settembre 2009, n. 133

    «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro»

    La Corte ha ritenuto che la norma punisca specifiche qualità soggettive (reato proprio): fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle. Ne consegue che il distributore, inteso come chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 16.

  • art. 2 d.lgs. n. 133/2009

    «[a]i fini dell'attuazione del presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento [n. 1907/2006]»; «[a]i fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel presente capo, il rappresentante esclusivo di cui all'articolo 8 del regolamento e' equiparato all'importatore»

    Impone il richiamo alle definizioni del regolamento REACH per individuare le qualità soggettive rilevanti; equipara inoltre il rappresentante esclusivo all'importatore ai fini sanzionatori.

  • art. 3 regolamento CE n. 1907/2006 (Definizioni)

    Testo contenente, tra l'altro: per «fabbricante» «ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità»; per «importatore» «ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione»; per «utilizzatore a valle» «ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza ... nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali»; per «distributore» «ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza ... ai fini della sua vendita a terzi»

    Le definizioni REACH vincolano l'interpretazione della norma nazionale: il distributore è distinto e separato dalle figure punite dall'art. 16; quindi la qualifica soggettiva va accertata ex art. 3 REACH.

  • art. 8 regolamento CE n. 1907/2006

    Definizione del "rappresentante esclusivo" quale soggetto incaricato da chi fabbrica una sostanza fuori della Comunità per adempiere, in qualità di rappresentante esclusivo, gli obblighi che spettano agli importatori

    Il rappresentante esclusivo è trattato come equiparato all'importatore e può rientrare fra i soggetti responsabilizzati dall'art. 16, a differenza del distributore.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    «[q]uando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non e' previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere ...»

    Consente al giudice di pronunciarsi subito per estinzione del reato o per insussistenza del fatto e di applicare d'ufficio la causa estintiva anche se, ad es., è stata sollevata questione di incompetenza; qui ha giustificato l'assoluzione senza rinvio.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente una fattispecie ex art. 16 d.lgs. 133/2009 occorre provare che l'imputato abbia la qualifica soggettiva prevista (fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle) secondo le definizioni del regolamento REACH; il mero ruolo di distributore non è sufficiente.
  • Ai fini della qualificazione soggettiva va fatto il coordinamento con le definizioni del regolamento (REACH) richiamate dall'art. 2 del d.lgs. 133/2009: verificare sede, attività effettiva (produzione, importazione, utilizzo industriale) e rapporto contrattuale con il fornitore.
  • Il giudice può accertare d'ufficio l'insussistenza del fatto o l'estinzione del reato e pronunciare assoluzione senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; pertanto questioni processuali (es. incompetenza territoriale) possono risultare superflue se il fatto tipico non è configurabile.
  • La data di consumazione del reato di "immissione sul mercato" va ricostruita con riferimento al momento in cui il bene esce dalla sfera di disponibilità dell'operatore (vendita/cessione), fatto che influisce su questioni di prescrizione; occorre documentare le cessioni e le fatture rilevanti.
  • L'esistenza di controlli formali (es. verifica della scheda di sicurezza) e la buona fede del distributore possono rilevare sull'elemento soggettivo (colpa/superiore diligenza), ma non suppliscono alla mancanza della qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice.

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