Sentenza del 20/10/2016 n. 6276 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Spese di lite nella conciliazione giudiziale - Nessuna decisione ex art. comma 3, art. 46 d.lgs. 546/92 in caso di conciliazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale. Non è stata adottata alcuna pronuncia di condanna o compensazione sulle spese: ciascuna parte resta definitivamente gravata delle spese già sostenute.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le parti hanno raggiunto una conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza, il Collegio non deve più decidere sul merito della controversia, ma deve prendere atto dell'accordo intervenuto e dichiarare estinto il procedimento. Quanto alle spese, trova applicazione l'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui, nei giudizi estinti, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
Art. 48 del d.lgs. n. 546/1992
Quando le parti raggiungono un accordo conciliativo conforme alla disciplina processuale tributaria, il giudice prende atto dell'accordo e dichiara estinto il giudizio, senza pronunciarsi sul merito della controversia.
Art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
In caso di estinzione del processo, anche quando deriva da conciliazione giudiziale, non occorre una decisione sulle spese: ciascuna parte sopporta quelle già sostenute, salvo eventuali diversi accordi tra le parti ove consentiti.
Massime di principio
- La conciliazione giudiziale definisce la controversia mediante accordo e comporta l'estinzione del giudizio, evitando una decisione giudiziale sul merito.
- Quando il processo tributario si estingue per conciliazione, il giudice normalmente non liquida né attribuisce le spese di lite in base alla soccombenza.
- In assenza di una diversa regolamentazione rilevante, ciascuna parte resta a carico delle spese che ha già anticipato.
- La conciliazione può quindi risolvere il merito della controversia senza determinare automaticamente un rimborso delle spese processuali a favore di una delle parti.
- L'esito processuale non consente necessariamente di individuare un vincitore sostanziale: l'indicazione del vincitore come ricorrente è solo convenzionale, poiché il testo non attribuisce la ragione a una parte, ma registra un accordo conciliativo.
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