Cassazione Penale, Sentenza n. 17494/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del 15/11/2023 che aveva rigettato la sua richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a Renato Di Silvio (già Hoxa) con sentenza del 18/05/2016. Il ricorrente ha sostenuto che tale istanza era inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, perché il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 28/06/2023 (non impugnata e quindi passata in giudicato), aveva già disposto la revoca della medesima sospensione condizionale; pertanto la nuova richiesta non poteva essere nuovamente decisa sul merito ma avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile, in via analogica, il principio del ne bis in idem alle ordinanze del giudice dell'esecuzione quando esse rappresentino l'unico mezzo per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto e la stessa persona. Poiché l'ordinanza del 28/06/2023 aveva già disposto la revoca della sospensione condizionale e non era stata impugnata, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la successiva istanza anziché rigettarla. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva respinto la richiesta di revoca.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del controllo sulla legittimità delle decisioni del giudice dell'esecuzione e collegato al principio ne bis in idem; la Corte ha usato la norma per sostenere che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della nuova istanza.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Base formale del motivo di cassazione invocato: inosservanza ed erronea applicazione di norme di diritto (violazione del principio del ne bis in idem).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti entro i quali il motivo di ricorso era stato riprodotto e ammesso dalla Corte.
Principio del ne bis in idem
Applicato in via analogica alle ordinanze del giudice dell'esecuzione: quando esiste già un provvedimento definitivo che ha deciso la stessa questione a carico della stessa persona, una nuova istanza avente lo stesso oggetto è inammissibile.
Massime di principio
- Se un provvedimento del giudice dell'esecuzione che decide una determinata questione è divenuto definitivo (non impugnato), una successiva istanza che mira a ottenere lo stesso effetto è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem; il giudice dell'esecuzione deve dichiarare l'inammissibilità e non decidere sul merito.
- Il principio del ne bis in idem può essere esteso in via analogica alle ordinanze dell'esecuzione quando esse costituiscono l'unico strumento per eliminare uno dei due provvedimenti riguardanti la medesima questione e la medesima persona.
- Chi propone una nuova istanza (anche il pubblico ministero) deve verificare l'esistenza di provvedimenti precedenti e definitivi; in presenza di una decisione non impugnata la nuova azione è priva di efficacia procedurale.
- Se il giudice dell'esecuzione decide sul merito anziché dichiarare l'inammissibilità quando sussiste un precedente provvedimento definitivo, la parte interessata può ricorrere per violazione del ne bis in idem e ottenere l'annullamento senza rinvio, se la questione di diritto è risolvibile sulla base degli atti.
- In caso di conflitto tra provvedimenti, è necessario valutare tempestivamente l'impugnabilità del primo provvedimento; l'omessa impugnazione rende la decisione vincolante e preclude successive tentativi di ottenere la stessa pronuncia con strumenti analoghi.
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