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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10219/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto contro una sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Roma. Dalla motivazione emerge che il gravame era stato qualificato dalla Corte di appello come ricorso per cassazione, ma era stato sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. Il motivo decisivo non attiene al merito della sentenza impugnata, bensì alla validità formale del ricorso: la Corte rileva il difetto di legittimazione del difensore e quindi dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorrente non contesta, nel testo riportato, specifici capi di merito, ma subisce la declaratoria di inammissibilità per violazione dell'art. 613 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'atto era stato sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, quindi privo della necessaria legittimazione ex art. 613 c.p.p. La conversione o riqualificazione dell'originario appello in ricorso per cassazione non sana il difetto originario, perché non è possibile ammettere sanatorie postume dell'inammissibilità derivante dalla sottoscrizione da parte di un avvocato non cassazionista. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen.

    a pena di inammissibilità

    il ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato comporta inammissibilità

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    il principio di conversione o qualificazione dell'impugnazione non può essere usato per eludere i requisiti di forma e sostanza del ricorso per cassazione richiesti dall'art. 613 c.p.p.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha riformulato l'art. 613 c.p.p. in senso più rigoroso quanto alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore cassazionista

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale requisito integra un vizio originario non sanabile.
  • La riqualificazione di un atto di impugnazione in ricorso per cassazione non sana il difetto di legittimazione del difensore che lo ha sottoscritto, se non è cassazionista.
  • Il principio di conversione dell'impugnazione e il favor impugnationis operano solo nei limiti dei requisiti formali e sostanziali del mezzo di gravame; non possono essere invocati per aggirare la disciplina speciale del ricorso per cassazione.
  • In presenza di inammissibilità non imputabile a causa esclusa da elementi specifici, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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