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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05927/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente era stato raggiunto da un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie, ai sensi degli artt. 32 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973, con recupero a tassazione di maggior reddito per versamenti non giustificati pari a euro 224.491,75 per l’anno d’imposta 2007. La Commissione tributaria regionale aveva riformato il rigetto di primo grado ritenendo che il contribuente avesse fornito prova contraria della provenienza delle somme. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 36, co. 2, d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 30 L. n. 724/1994, dell’art. 32, co. 5, d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 51, co. 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse correttamente applicato la disciplina degli accertamenti e dell’onere della prova. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha anche allegato, con memoria, l’esistenza di un preteso giudicato esterno relativo a una sentenza parallela riguardante la coniuge e le medesime operazioni bancarie; la Corte ha però rilevato che tale sentenza non era stata prodotta in atti con attestazione di passaggio in giudicato e che, comunque, la Corte di cassazione può conoscere d’ufficio solo le proprie pronunce.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente, perché la decisione si era limitata ad affermare in modo generico che il contribuente aveva documentato la provenienza delle operazioni senza indicare quali documenti fossero stati prodotti né spiegare il ragionamento seguito per ritenere superata la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito con motivazione adeguata e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    La norma è richiamata come base dell’accertamento bancario fondato su versamenti non giustificati e come parametro della censura sulla corretta applicazione della disciplina probatoria in tema di movimentazioni bancarie.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    È indicato quale ulteriore fondamento del controllo e dell’avviso di accertamento emesso all’esito di indagini bancarie.

  • art. 36, co. 2, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione delle sentenze tributarie e alla dedotta nullità per motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato come norma sulla struttura della sentenza e sull’esigenza di una motivazione effettiva, non meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della decisione.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione.

  • art. 30 L. n. 724/1994

    È richiamato nel secondo motivo come disposizione che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare correttamente nel contesto dell’accertamento fiscale.

  • art. 32, co. 5, d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato insieme alle altre norme sull’accertamento bancario e sulla rilevanza fiscale delle movimentazioni non giustificate.

  • art. 51, co. 2, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come norma parallela in materia IVA sull’utilizzabilità delle indagini bancarie.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare la ripartizione e l’assolvimento dell’onere della prova circa la provenienza delle somme versate.

Massime di principio

  • Ricorre motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché si limita ad affermazioni generiche o apodittiche prive di effettiva argomentazione.
  • In tema di accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, il giudice di merito deve indicare con precisione quali elementi probatori siano stati offerti dal contribuente per superare la presunzione derivante dalle movimentazioni contestate e spiegare perché tali elementi siano ritenuti idonei.
  • La contestazione dell’Ufficio sulla sufficienza della prova contraria non può essere disattesa con formule stereotipate: è necessaria una motivazione specifica sulla provenienza delle singole operazioni bancarie.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio di motivazione, il secondo motivo che investa il merito dell’applicazione delle norme sostanziali resta assorbito.
  • Il giudicato esterno può essere valorizzato solo se il relativo provvedimento sia ritualmente prodotto e sia dimostrato il suo passaggio in giudicato; la Corte di cassazione non può acquisire autonomamente sentenze estranee al proprio archivio decisionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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