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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04005/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre affermato che la morte della ricorrente, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio di cassazione, non determina interruzione del processo. Ha rigettato l'eccezione di nullità della procura. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente collettivo)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in materia di usi civici avente ad oggetto un terreno sito nel Comune di San Cesareo, che il Commissario agli usi civici aveva dichiarato appartenente al demanio collettivo dell'università agraria. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla proprietaria/enfiteuta, ritenendo che la sua doglianza non investisse l'accertamento dell'esistenza degli usi civici, ma solo il mancato riconoscimento dell'affrancazione del terreno in suo favore; secondo la Corte territoriale, avendo la parte inteso censurare un profilo deciso dal Commissario, il rimedio corretto sarebbe stato il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. e non il reclamo. In cassazione la ricorrente ha proposto un ricorso unitario e non scandito in motivi specifici, chiedendo anche l'interruzione del processo per la sopravvenuta morte della ricorrente. L'università agraria ha resistito con controricorso, eccependo altresì la nullità della procura. La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione sulla procura, ha dichiarato inammissibile l'istanza di interruzione per morte della parte e ha ritenuto il ricorso inammissibile per duplice ragione: totale mancanza di una sintetica esposizione dei fatti di causa ex art. 366, n. 3, c.p.c. e difetto di specificità/tassatività dei motivi, strutturati in modo promiscuo e diretti in sostanza a sollecitare un riesame del merito, senza chiara riconduzione alle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997

    La specialità della procura per il giudizio di cassazione è integrata dalla collocazione materiale e dall'autenticazione del difensore su foglio separato materialmente congiunto all'atto, anche senza espresso riferimento al provvedimento impugnato, salvo che risulti in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura al ricorso per cassazione deve essere speciale; tuttavia il requisito è soddisfatto anche per relationem e in base alla collocazione topografica, in applicazione del principio di conservazione.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una sintetica esposizione dei fatti di causa; la mancanza totale dell'esposizione integra inammissibilità, non essendo sufficiente la riproduzione integrale degli atti.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è a critica vincolata e deve articolarsi in motivi specifici, immediatamente riconducibili a una delle tassative ipotesi di impugnazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla Corte d'appello come base del ricorso per cassazione contro la decisione resa in materia di usi civici, anziché del reclamo.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato come canone interpretativo di conservazione dell'efficacia della procura, privilegiando la lettura che consenta all'atto di produrre effetti.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per sostenere un'interpretazione conservativa della procura in caso di dubbio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'istanza di interruzione per morte di una parte è inammissibile, poiché il procedimento di legittimità, per la sua struttura, non è soggetto all'istituto dell'interruzione del processo.
  • Ai fini dell'art. 366, n. 3, c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere una sintetica e intelligibile esposizione dei fatti di causa; la totale omissione non è sanata dalla mera riproduzione degli atti processuali.
  • Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: i motivi devono essere specifici, tassativi e chiaramente ricondotti a una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; non è consentito trasformarlo in un terzo grado di merito.
  • La procura speciale per il giudizio di cassazione va interpretata in modo conservativo: la mancanza di formula espressa o di richiamo puntuale al provvedimento impugnato non ne determina la nullità, se dalla sua collocazione e dal contenuto non risulta in modo evidente l'estraneità al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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