Cassazione Penale, Ordinanza n. 02464/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità perché privo di specifico confronto con la sentenza impugnata, la cui motivazione è stata giudicata lineare, congrua e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sostenendo che non ne ricorressero i presupposti applicativi. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata e che la valutazione della recidiva era stata svolta in concreto sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p., verificando il rapporto tra il fatto per cui si procedeva e i precedenti, nonché l'eventuale capacità criminogena desumibile da essi.
Norme richiamate
artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 c.p.
indicano il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato: tentato furto aggravato, in relazione alle aggravanti contestate.
art. 133 c.p.
è il parametro utilizzato per valutare in concreto la rilevanza dei precedenti penali ai fini della recidiva, attraverso il rapporto tra fatti attuali e condotte pregresse.
art. 99 c.p.
la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è stata oggetto di contestazione nel ricorso; la Corte ne richiama i presupposti applicativi in chiave di motivazione concreta.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva in cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica generica della motivazione senza misurarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- La recidiva non può essere affermata o esclusa in base al solo dato formale dei precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra precedenti e reato oggetto di giudizio, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se i precedenti rivelino una perdurante inclinazione al delitto o un effettivo fattore criminogeno.
- Una motivazione sulla recidiva è logicamente adeguata quando dà conto del significato concreto dei precedenti in relazione al nuovo fatto; in tal caso essa non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale effettivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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