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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29691/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal Gip per i furti pluriaggravati contestati ai capi 4 (furto di un furgone e attrezzature il 24/9/2022 ai danni della Idrorhegion s.c.) e 7 (furto di un escavatore la notte tra il 4 e 5/10/2022). I motivi di ricorso erano tre: (1) insufficiente e viziata motivazione sulla gravità indiziaria, con contestazione della valenza probatoria delle immagini di videosorveglianza e dei tabulati telefonici e della riconducibilità dell'utenza al ricorrente; (2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura, anche alla luce di precedenti non recenti, della messa alla prova per altro reato e del trasferimento e attività lavorativa del ricorrente; (3) carenza di motivazione autonoma del Tribunale del riesame, che avrebbe semplicemente richiamato l'ordinanza del Gip senza valutare le deduzioni difensive e la memoria depositata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi sulla base del quadro complessivo costituito dalle immagini di videosorveglianza, dai riscontri del traffico telefonico (celle e contatti con utenze dei coindagati), dalla disponibilita dell'auto noleggiata collegata al trasporto dell'escavatore e dalla condotta organizzata. La Corte ha inoltre escluso la carenza di motivazione del riesame e ha ritenuto non decisive le circostanze poste a difesa (lavoro e trasferimento). Conseguentemente la misura custodiale è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178

    norma transitoria sull'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico

    i dati di traffico telefonico richiedono elementi corroboranti; tali elementi possono essere di qualsiasi natura e legittimamente acquisiti, inclusi dati indiretti e geolocalizzazioni, se nella logica complessiva rafforzano il quadro indiziario

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. b) e c

    la gravità del reato non può da sola determinare le esigenze cautelari, ma la modalità di commissione e le circostanze fattuali sono elementi pertinenti per la valutazione del pericolo di reiterazione e di fuga

  • art. 275 cod. proc. pen.

    disciplinano le esigenze cautelari e i criteri per la scelta della misura; la Corte verifica che la motivazione non sia manifestamente illogica alla luce dei fatti

  • art. 309, comma 6, cod. proc. pen.

    le deduzioni difensive ex art. 309 possono integrare motivi di riesame; tuttavia la mancata considerazione di una memoria difensiva determina nullità solo se contiene deduzioni nuove e decisive

  • legge n. 47 del 2015 (modifica art. 274 c.p.p.)

    la modifica impedisce di inferire automaticamente il pericolo di fuga o di recidiva dalla gravità del titolo di reato, ma non esclude la valutazione delle modalità concrete della condotta ai fini della prognosi cautelare

Massime di principio

  • I tabulati telefonici e i dati di geolocalizzazione possono costituire prova indiziaria valida se corroborati da altri elementi (videosorveglianza, contatti reciproci, utilizzo di veicoli), e la loro valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per illogicità manifesta o violazione di legge
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione del merito: in tema di misure cautelari la Cassazione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle ragioni adottate dal giudice di merito secondo i canoni della logica e del diritto
  • L'omessa considerazione di una memoria difensiva è rilevante solo se tale memoria contiene deduzioni nuove e decisive che il giudice non abbia valutato; deduzioni ripetitive o non decisive non determinano nullità
  • La gravità della condotta, l'organizzazione e le modalità operative possono legittimare la custodia cautelare anche se le precedenti condanne sono remote o il ricorrente produce elementi di reinserimento (lavoro, trasferimento), purché il quadro complessivo suggerisca un concreto rischio di reiterazione
  • La motivazione 'per relationem' è ammessa se il tribunale del riesame richiama il provvedimento impugnato nell'ambito di una rivalutazione complessiva che tenga conto delle censure difensive; non è sufficiente se le deduzioni difensive sono in grado di disarticolare il ragionamento probatorio originario

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