Cassazione Penale, Sentenza n. 41959/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palmi che aveva applicato la disciplina del reato continuato su istanza di Antonio Caia, deducendo violazione dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro il 30/09/2014 (confermata in appello il 23/06/2015, irrevocabile il 23/09/2015) e che, perciò, la competenza a decidere sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. spetta al Tribunale di Catanzaro e non al Tribunale di Palmi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Palmi per incompetenza funzionale assoluta. Ha accertato che, ai fini dell'esecuzione, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza irrevocabile anche quando quella sentenza non è parte del titolo esecutivo in corso; pertanto ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro perché provveda sull'istanza presentata da Antonio Caia il 28/03/2022.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
La norma, in particolare il criterio cronologico previsto (comma 4) e il comma 2 richiamato nel ricorso, determina la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione: compete il giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, criterio che si applica anche se la sentenza ultima non è il titolo esecutivo attualmente in discussione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo come titolo dell'istanza sull'applicazione della continuazione; la Corte osserva che la competenza per decidere sull'istanza ex art. 671 deve rispettare il criterio di cui all'art. 665 (giudice dell'esecuzione competente).
art. 628 e art. 629 cod. proc. pen. (previgente)
Riferimento storico: i commi citati riproducono principi delle norme previgenti in tema di competenza del giudice di esecuzione e sono richiamati per spiegare che la competenza permane anche quando la decisione di appello abbia solo confermato o modificato la pena, salvo casi di riforma sostanziale che incidano sulla pronuncia.
Massime di principio
- In materia di esecuzione, la competenza funzionale spetta al giudice che ha pronunciato per ultimo una sentenza irrevocabile nei confronti del medesimo imputato: questo criterio è cronologico e oggettivo e non richiede che la sentenza ultima sia parte del titolo esecutivo in corso.
- Se vi sono più provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, ogni istanza relativa alla esecuzione (es. applicazione della continuazione) va decisa dal giudice della sentenza irrevocabile per ultima; decisioni assunte da altro giudice vanno annullate per incompetenza funzionale.
- La semplice conferma o la modifica della pena in sede di appello non sposta la competenza, salvo che la riforma sia concretamente innovativa (es. riconoscimento della continuazione, modifica qualificazione giuridica, applicazione di circostanze attenuanti che mutino la pronuncia).
- In caso di annullamento per incompetenza funzionale assoluta, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente individuato secondo il criterio cronologico (la sentenza irrevocabile per ultima).
- Chiunque impugni un provvedimento in materia esecutiva dovrebbe verificare preliminarmente quale sia la sentenza irrevocabile piu' recente riguardante il medesimo soggetto, perché ciò determina la competenza del giudice dell'esecuzione.
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