Cassazione Penale, Sentenza n. 14236/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per asserita erronea applicazione della recidiva. Il ricorrente deduceva che la recidiva poteva essere esclusa in ragione del tempo intercorso rispetto ai precedenti reati, della diversa natura e della minore gravità di questi ultimi e aveva lamentato la mancata motivazione della Corte di appello su tali aspetti
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità del motivo relativo alla recidiva, ritenuto mera evocazione generica senza indicazione di elementi concreti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'inammissibilità dell'appello rende irrevocabile la decisione di primo grado e priva l'imputato del potere di proporre ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato come criterio di valutazione della motivazione: il ricorso contestava la motivazione sulla recidiva ma la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi inammissibile ai sensi delle censure previste per la Cassazione
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale che ha permesso la trattazione del ricorso senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti (procedimento semplificato per cause indicate dal decreto)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per comminare le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione deve essere specifico: contestazioni generiche prive di elementi fattuali o argomentativi concreti sono ragione di inammissibilità
- L'inammissibilità dell'appello è vizio insanabile che rende irrevocabile la decisione di primo grado e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato del procedimento
- Nel contestare la recidiva è necessario indicare elementi precisi (tempi dei precedenti, natura e gravità delle condotte pregresse, collegamento eziologico) e motivare perché tali elementi giustificano l'esclusione o la diversa valutazione della recidiva
- Il rigetto per inammissibilità può comportare non solo il mantenimento della condanna, ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie quando sussistono profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione
- Quando la corte d'appello ha motivato la conferma di una decisione di primo grado, il ricorso per Cassazione deve individuare criticamente e specificamente le carenze motivazionali o di diritto; altrimenti la Corte di legittimità dichiara inammissibile il ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14222/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14223/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14224/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14225/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14226/2022 del 13/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →