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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13253/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione per il residuo reato tributario di omessa dichiarazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, errata applicazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria successiva la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non era scrutinabile in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, con argomentazione logica e coerente con gli elementi processuali, dunque non sindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Indicato come residuo reato contestato al capo d); dal testo emerge che si tratta del titolo di reato su cui è intervenuta la rideterminazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per contestare la valutazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il suo diniego, se adeguatamente motivato e privo di vizi logici, non è censurabile in cassazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non giustificata da ragioni di esonero.

  • Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri

    Richiamata come precedente secondo cui la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, se immune da vizi logici e coerente con le risultanze processuali, è insindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica, coerente e ancorata alle risultanze processuali.
  • La deduzione di un vizio relativo alla valutazione ex art. 62-bis c.p. non è ammissibile se mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito della pena o dei presupposti del beneficio.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale

Testo integrale

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