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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01926/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda trae origine da un verbale di contestazione e sequestro amministrativo redatto dall’Ufficio doganale e dalla Guardia di finanza per la detenzione, ai fini della commercializzazione, di verghe auree e argentifere ritenute non rientranti nelle esenzioni previste dal d.lgs. n. 251/1999. Su tale base la camera di commercio disponeva la confisca delle merci. La società prima, e poi il suo fallimento, proponevano opposizione ex art. 22 l. n. 689/1981 sostenendo che la confisca facoltativa non potesse essere legittimamente irrogata senza una preventiva o contestuale ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, ordinanza che non era stata emessa perché la sanzione era stata pagata in misura ridotta. Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 16 e 20 l. n. 689/1981, assumendo che il verbale di contestazione non potesse equipararsi all’ordinanza-ingiunzione e che il pagamento in misura ridotta avesse impedito l’emissione del provvedimento necessario a sorreggere la confisca facoltativa. La resistente, con ricorso incidentale, sosteneva invece che la confisca dovesse qualificarsi come obbligatoria, poiché la violazione riguardava la detenzione di beni privi dei requisiti richiesti per la commercializzazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che, nella fattispecie, la confisca non fosse facoltativa ma obbligatoria, poiché riguardava merci la cui detenzione/commercializzazione costituiva violazione amministrativa. Conseguentemente la confisca poteva essere disposta anche in assenza di ordinanza-ingiunzione, essendo sufficiente il presupposto dell’illecito amministrativo accertato. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto, poiché la qualificazione della confisca come facoltativa operata dalla sentenza impugnata, pur erronea, non giovava alla parte che intendeva impugnarla in assenza di una soccombenza utile sul punto. Le spese sono state compensate per metà e, per il resto, poste a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689

    è il rimedio utilizzato per contestare il provvedimento amministrativo di confisca e il verbale di contestazione.

  • art. 16 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in relazione al pagamento in misura ridotta e agli effetti sulla prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

  • art. 20 l. 24 novembre 1981, n. 689

    il comma 5, ratione temporis, distingue tra confisca obbligatoria e facoltativa: la prima va disposta anche senza ordinanza-ingiunzione, la seconda solo se contestuale all’irrogazione della sanzione pecuniaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, art. 2

    la detenzione e commercializzazione delle verghe senza la richiesta di assegnazione del marchio integra violazione amministrativa.

  • d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, art. 12

    richiamato come norma che prevede casi di esenzione dalla disciplina sanzionata.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la confisca colpisce beni la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce di per sé violazione amministrativa, la confisca ha natura obbligatoria e può essere disposta anche in assenza di ordinanza-ingiunzione.
  • La confisca facoltativa presuppone invece la contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria con ordinanza-ingiunzione; il mero verbale di contestazione non è equipollente a tale atto.
  • Il pagamento della sanzione in misura ridotta può incidere sull’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, ma non esclude la confisca obbligatoria ove la legge la preveda come conseguenza necessaria dell’illecito.
  • È inammissibile il ricorso incidentale che non esprima un concreto interesse ad impugnare la statuizione gravata, quando la censura non può apportare un vantaggio processuale o sostanziale alla parte ricorrente incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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