Cassazione Penale, Sentenza n. 18530/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto mediante unico motivo: vizio di motivazione per presunta mancanza della stessa. Si lamenta che la motivazione della sentenza d'appello fosse eccessivamente sintetica, non consentendo di comprendere i "termini del giudizio" e, in particolare, non indicasse le ragioni per le quali sono state ritenute non attendibili le prove favorevoli al ricorrente; si richiamano orientamenti giurisprudenziali a sostegno della censura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e carenza di specificità: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato con precisione quali prove sarebbero state trascurate né illustrato la loro decisività ai fini del ribaltamento della motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata enunciazione delle ragioni per non ritenere attendibili prove contrarie non determina automaticamente la nullità della sentenza d'appello quando tali prove non risultino decisive. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha disposto il versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. (Decisione resa il 23 gennaio 2026, estensore Cons. Giuseppe Noviello.)
Norme richiamate
art. 2, decreto legislativo n. 74/2000
Norma che definisce il reato per cui il ricorrente era stato condannato; citata come capo di imputazione (la Corte non discute la norma nel merito ma prende atto della contestazione).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento sui motivi di impugnazione in cassazione: la Corte interpreta che la semplice critica alla brevità della motivazione d'appello non basta se il ricorrente non indica con precisione le prove omesse e la loro rilevanza decisiva.
art. 546 cod. proc. pen. (come riformato dalla legge n. 103/2017)
Richiamato per escludere che la riforma abbia introdotto un principio per cui ogni motivazione sintetica implichi nullità: la Corte conferma che la carenza formale non è automaticamente risolutiva quando le prove non sono decisive.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per imporre il versamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e per motivare la quantificazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza: Sez.3, n. 8065 del 21/09/2018, Rv. 275853 - 01
Precedente richiamato per il principio secondo cui la mancata esplicitazione delle ragioni per non ritenere attendibili prove contrarie non comporta automaticamente la nullità della sentenza d'appello se tali prove non risultano decisive.
Massime di principio
- Una censura generica sulla brevità della motivazione d'appello è insufficiente: il ricorrente deve indicare specificamente quali prove sarebbero state trascurate e dimostrarne la decisività ai fini del diverso esito.
- La mancanza o la concisione della motivazione non determina automaticamente la nullità della sentenza se le prove omesse o non esplicitate non risultano decisive per l'accertamento dei fatti.
- In Cassazione, per far valere un vizio di motivazione occorre mostrare il nesso causale tra la presunta carenza motivazionale e l'errore di accertamento, cioè spiegare come l'ammissibilità o la valutazione diversa di una prova avrebbe modificato il giudizio.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la misura può essere graduata equitativamente se non sussiste colpa grave.
- Per redigere un ricorso efficace: elencare puntualmente le prove ritenute rilevanti, indicare dove sono nei fascicoli, spiegare la loro incidenza sul fatto-chiave e richiamare precedenti utili che dimostrino la decisività di quelle prove.
- I difensori dovrebbero argomentare non solo l'osservazione della sintesi motivazionale ma anche fornire un quadro alternativo di valutazione probatoria che renda evidente il vizio di motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18425/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18426/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18433/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18434/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18436/2026 del 22/05/2026
- Sentenza penale · 22 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18439/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →