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Ordinanza

Ordinanza n. 1180/2026 - Napoli, Sezione 7

per la declaratoria di nullità ex art. 114, comma 4, lett. b) ovvero di annullamento: - del provvedimento prot. 12790/2023 del 10/05/2023, notificato in pari data, con il quale il Comune di Procida ha comunicato il diniego definitivo all'istanza di concessione demaniale proposta dal ricorrente con prot. 14354 del 17/08/2020; - del provvedimento prot. 11474/2023 del 27/04/2023 “preavviso di diniego”; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale; e per la condanna ex art. 34, co. 1, lett. c), cpa, a provvedere sulla istanza di concessione demaniale marittima conformandosi a quanto disposto dal Tar Campania Napoli con sentenza n. 8045/2022.

Giustizia amministrativa202303247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo dell'istanza di concessione demaniale marittima, unitamente al preavviso di diniego

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità, ovvero l'annullamento, del diniego definitivo opposto dal Comune di Procida all'istanza di concessione demaniale marittima, nonché del precedente preavviso di diniego e degli atti connessi e conseguenziali. Ha inoltre chiesto che il Comune fosse condannato a provvedere sull'istanza conformandosi a quanto disposto da una precedente sentenza del TAR Campania. Ai fini della decisione, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire informazioni documentate sullo stato dell'attività di monitoraggio della risorsa ambientale, già indicata nel provvedimento di diniego come in corso, e sull'eventuale procedimento di redazione di un piano di ormeggi in coordinamento con l'ente gestore dell'area marina protetta.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Procida, ordinandogli di depositare una relazione documentata sullo stato del monitoraggio della risorsa ambientale e sull'eventuale procedimento per la redazione di un piano di ormeggi coordinato con l'ente gestore dell'area marina protetta. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore. Il Collegio ha richiamato l'art. 64, comma 4, c.p.a., evidenziando che il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e che la pubblica amministrazione deve collaborare all'accertamento dei fatti adempiendo agli ordini istruttori, anche quando non si sia costituita in giudizio. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 9 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di declaratoria di nullità nell'ambito del giudizio di ottemperanza, ma non applicato con decisione definitiva nell'ordinanza.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione a provvedere sull'istanza conformandosi alla precedente sentenza, senza che la domanda sia stata definita in questa fase.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    "il Tribunale può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo"

    Il giudice può valorizzare il comportamento processuale delle parti e, in particolare, l'inosservanza degli incombenti istruttori da parte dell'amministrazione; quest'ultima ha il dovere di collaborare all'accertamento della verità dei fatti mediante l'adempimento degli ordini istruttori.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il giudice può disporre d'ufficio l'acquisizione di una relazione documentata dalla pubblica amministrazione quando le informazioni richieste siano necessarie per accertare fatti rilevanti ai fini della decisione.
  • La pubblica amministrazione, anche se non costituita in giudizio e pur potendo scegliere liberamente la propria strategia difensiva, deve adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice in quanto autorità pubblica chiamata a collaborare all'accertamento della verità dei fatti.
  • L'inosservanza o il mancato adempimento di un ordine istruttorio può consentire al giudice amministrativo di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAree protette, fauna e floraIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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